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148682
IDG820601490
82.06.01490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sanguigno Gabriella
Note in tema di tutela del brevetto e azioni cautelari
nota a decr. Trib. Napoli 31 gennaio 1980
Dir. giur., s. 3, an. 97 (1982), fasc. 1, pag. 191-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320; D4402
La possibilita' dell' esperimento di azioni cautelari prima della concessione del brevetto, dopo che e' stata presentata la relativa domanda ammessa dal decreto in esame, e' riconosciuta anche dall' A.. Cio' in quanto le disposizioni del d.p.r. 338/79 hanno inequivocabilmente stabilito che la tutela dei diritti derivanti dal brevetto comincia al momento della pubblicazione della domanda.
art. 81 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 4 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 art. 34 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 art. 67 Conv. Monaco 5 ottobre 1973 (brevetto europeo) art. 34 Conv. Lussemburgo 15 dicembre 1975 (brevetto comunitario) art. 3 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 32
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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