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148689
IDG820601602
82.06.01602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sacchi Roberto
Art. 2372 c.c. e rappresentanza organica
nota a Trib. Milano 21 maggio 1981
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 217-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312202; D312204; D312203
Il divieto riguardante i sindaci, come del resto gli altri divieti contenuti nell' art. 2372 c.c., non si applica in caso di rappresentanza organica. Tale affermazione va motivata con la ratio del divieto riguardante i sindaci, che e' poi uguale a quella riguardante gli amministratori. Si vuole cioe' evitare che attraverso i sindaci vengano attuate manovre di incetta delle deleghe da parte degli amministratori stessi, sfruttando, sia l' assenteismo e la disinformazione dei piccoli azionisti, sia le situazioni di favore dovute al particolare controllo che essi hanno dell' apparato societario. Nonostante la piena concordanza con la sentenza, l' A. tiene a precisare che, nel caso in cui un soggetto dei divieti previsti nell' art. 2372 c.c. eserciti il diritto di voto come rappresentante legale di una persona giuridica con riferimento ad azioni rispetto alle quali la persona giuridica abbia ricevuto una semplice delega di voto, i divieti di rappresentanza sono applicabili per analogia.
art. 2372 c.c. l. 7 giugno 1974, n. 216
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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