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148698
IDG820601612
82.06.01612 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Neri Deanna
Istituti di credito fondiario e fallimento del mutuatario: il regime degli interessi
Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 269-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D30642
L' A. si occupa del conflitto che spesso sorge tra le norme della legge fallimentare e le norme del credito fondiario quando a fallire e' il mutuatario. Sebbene sia ormai risolta positivamente la questione relativa alla facolta' che gli Istituti di credito fondiario hanno di iniziare l' esecuzione individuale anche in caso di fallimento del mutuatario, resta invece ancora da definire il problema relativo agli interessi sui mutui nel caso che gli Istituti chiedano di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare. Gli Istituti, forti del fatto che le norme del credito fondiario sono speciali, e come tali prevalenti rispetto alle norme della legge fallimentare, vorrebbero legittimata la loro pretesa di estendere la prelazione agli interessi di mora maturati in costanza di fallimento. L' A. condivide questa tesi e dissente con quella accolta in giurisprudenza, secondo la quale nessuna prelazione e' riconosciuta agli interessi di mora e agli altri fattori accessori per l' estinzione anticipata del mutuo. Cosi' facendo, sostiene l' A., la giurisprudenza attribuisce diversa efficacia alla stessa norma (art. 42 t.u. n. 646 del 1905): nel caso di esecuzione forzata sugli immobili ipotecati, viene riconosciuto il potere di trasferire nella procedura concorsuale le speciali norme del credito fondiario relative al procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi; nel caso di insinuazione nel fallimento del mutuatario, tale potere non e' riconosciuto.
d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 art. 51 l. fall. art. 54 l. fall. art. 55 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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