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| IDG820601612 | |
| 82.06.01612 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Neri Deanna
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| Istituti di credito fondiario e fallimento del mutuatario: il regime
degli interessi
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| Giur. comm., an. 9 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 269-282
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31331; D30642
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| L' A. si occupa del conflitto che spesso sorge tra le norme della
legge fallimentare e le norme del credito fondiario quando a fallire
e' il mutuatario. Sebbene sia ormai risolta positivamente la
questione relativa alla facolta' che gli Istituti di credito
fondiario hanno di iniziare l' esecuzione individuale anche in caso
di fallimento del mutuatario, resta invece ancora da definire il
problema relativo agli interessi sui mutui nel caso che gli Istituti
chiedano di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
Gli Istituti, forti del fatto che le norme del credito fondiario sono
speciali, e come tali prevalenti rispetto alle norme della legge
fallimentare, vorrebbero legittimata la loro pretesa di estendere la
prelazione agli interessi di mora maturati in costanza di fallimento.
L' A. condivide questa tesi e dissente con quella accolta in
giurisprudenza, secondo la quale nessuna prelazione e' riconosciuta
agli interessi di mora e agli altri fattori accessori per l'
estinzione anticipata del mutuo. Cosi' facendo, sostiene l' A., la
giurisprudenza attribuisce diversa efficacia alla stessa norma (art.
42 t.u. n. 646 del 1905): nel caso di esecuzione forzata sugli
immobili ipotecati, viene riconosciuto il potere di trasferire nella
procedura concorsuale le speciali norme del credito fondiario
relative al procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi; nel
caso di insinuazione nel fallimento del mutuatario, tale potere non
e' riconosciuto.
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| d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7
art. 51 l. fall.
art. 54 l. fall.
art. 55 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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