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Documento


148706
IDG820601651
82.06.01651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaeta Dante
L' impresa di navigazione
Dir. maritt., s. 3, an. 83 (1981), fasc. 4, pag. 511-561
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9350; D93500
L' A., dopo aver accennato ai precedenti storici, definisce l' armatore come 'colui che per proprio conto impiega o almeno pone la nave o l' aeromobile in navigazione'. La sua attivita' risulta di tale ampiezza da ricomprendere le situazioni piu' diverse, fino all' esercizio abusivo. L' imprenditore armatoriale invece e' una figura che presuppone quella di armatore, ma che ricorre solo quando, 'mediante l' impiego di una o piu' navi, si eserciti professionalmente un' attivita' di carattere economico.' Per quanto riguarda l' impresa di navigazione, essa si riconosce nella comune nozione del c.c. (art. 2082) non diversamente dalle imprese commerciali di cui al successivo art. 2195. Legittimato all' esercizio e' certamente il proprietario (e, se tali, anche lo Stato, gli enti pubblici, lo straniero e la societa' di armamento), ma in ogni caso che lo assume, deve farne apposita dichiarazione davanti alle autorita' amministrative e richiederne la trascrizione nel registro di iscrizione della nave. A seguito di tale pubblicita', quanto dichiarato fa fede nei confronti dei terzi, assumendo efficacia di presunzione 'iuris tantum' (salvo prova contraria); per gli stessi motivi la cessione di esercizio deve ugualmente essere resa pubblica.
art. 2082 c.c. art. 2195 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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