| L' A., dopo aver accennato ai precedenti storici, definisce l'
armatore come 'colui che per proprio conto impiega o almeno pone la
nave o l' aeromobile in navigazione'. La sua attivita' risulta di
tale ampiezza da ricomprendere le situazioni piu' diverse, fino all'
esercizio abusivo. L' imprenditore armatoriale invece e' una figura
che presuppone quella di armatore, ma che ricorre solo quando,
'mediante l' impiego di una o piu' navi, si eserciti
professionalmente un' attivita' di carattere economico.' Per quanto
riguarda l' impresa di navigazione, essa si riconosce nella comune
nozione del c.c. (art. 2082) non diversamente dalle imprese
commerciali di cui al successivo art. 2195. Legittimato all'
esercizio e' certamente il proprietario (e, se tali, anche lo Stato,
gli enti pubblici, lo straniero e la societa' di armamento), ma in
ogni caso che lo assume, deve farne apposita dichiarazione davanti
alle autorita' amministrative e richiederne la trascrizione nel
registro di iscrizione della nave. A seguito di tale pubblicita',
quanto dichiarato fa fede nei confronti dei terzi, assumendo
efficacia di presunzione 'iuris tantum' (salvo prova contraria); per
gli stessi motivi la cessione di esercizio deve ugualmente essere
resa pubblica.
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