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| IDG821200891 | |
| 82.12.00891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Ingiunzione di pagamento ex t.u. 14 aprile 1910, n. 639 in tema di
abusi edilizi e giudice competente a conoscere dell' opposizione
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| Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 254-255
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| D18220; D18226; D152; D1530
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| Lo scritto riferisce che nel caso di ricorsi giurisdizionali contro
provvedimenti con cui la concessione viene data o negata e,
particolarmente, contro la determinazione e la liquidazione del
contributo e delle sanzioni, la giurisdizione e' duplice: 1) del
giudice amministrativo ove si contesti la legittimita' dell' atto del
Sindaco; 2) del giudice ordinario ove la lesione dei diritti sia tale
da comportare il risarcimento del danno. Dubbi sulla competenza sono
sorti in tema di ingiunzione al pagamento dei contributi ex r.d. 14
aprile 1910 n. 639. Le sezioni unite della Cassazione si sono
pronunciate in proposito confermando un principio ripetutamente
espresso: il giudice ordinario e' competente a conoscere dell'
opposizione dell' ingiunzione solo ove questa abbia vizi che
riguardino l' ingiunzione come atto a se' stante. Qualora la
controversia riguardi un diverso atto da cui deriva la pretesa dell'
ente di procedere all' esecuzione, il ricorso deve essere proposto al
Tribunale Amministrativo Regionale.
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| art. 16 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 872 c.c.
art. 15 comma 11 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Cass. sez. un. 10 luglio 1980, n. 4429
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