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148782
IDG821200891
82.12.00891 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Ingiunzione di pagamento ex t.u. 14 aprile 1910, n. 639 in tema di abusi edilizi e giudice competente a conoscere dell' opposizione
Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 254-255
D18220; D18226; D152; D1530
Lo scritto riferisce che nel caso di ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti con cui la concessione viene data o negata e, particolarmente, contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni, la giurisdizione e' duplice: 1) del giudice amministrativo ove si contesti la legittimita' dell' atto del Sindaco; 2) del giudice ordinario ove la lesione dei diritti sia tale da comportare il risarcimento del danno. Dubbi sulla competenza sono sorti in tema di ingiunzione al pagamento dei contributi ex r.d. 14 aprile 1910 n. 639. Le sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate in proposito confermando un principio ripetutamente espresso: il giudice ordinario e' competente a conoscere dell' opposizione dell' ingiunzione solo ove questa abbia vizi che riguardino l' ingiunzione come atto a se' stante. Qualora la controversia riguardi un diverso atto da cui deriva la pretesa dell' ente di procedere all' esecuzione, il ricorso deve essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale.
art. 16 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 872 c.c. art. 15 comma 11 l. 28 gennaio 1977, n. 10 Cass. sez. un. 10 luglio 1980, n. 4429
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