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Documento


148786
IDG820601082
82.06.01082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Azzariti Giuseppe
Petizione di eredita' e azione di rivendica
commento a Cass. sez. II 9 aprile 1980, n. 2290
Riv. dir. civ., an. 28 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 158-173
D3025
L' articolo trae spunto dalla sentenza 9 aprile 1980 n. 2290 della Cassazione che si propone di indicare la linea di demarcazione tra la petizione e la rivendica, decidendo che non puo' escludersi che si tratti di petitio hereditatis la' ove il petitum riguardi beni determinati in quanto, per la discriminazione tra l' una e l' altra azione, occorre avere riguardo alla posizione assunta dal convenuto, che dara' vita ad una petizione ove si limiti a contestare la delazione e l' acquisto della eredita' da parte dell' attore, senza anche contestarne la proprieta' in capo al de cuius, mentre per ogni altra ipotesi ricorrera' la configurazione della revindica. E dalla Cassazione, in sentenza, si decide anche che la eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l' eredita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all' eredita', nei confronti di qualsiasi chiamato: e cio' con passivo acquiescenza alla precedente decisione, quella n. 2130 del 30 luglio 1966, ove e' detto che all' erede il quale abbia trascurato di esercitare il diritto di accettazione dell' eredita' entro il termine di prescrizione, colui che sia nel possesso dei beni ereditari potrebbe sempre eccepire la non piu' esistente sua qualita' di erede, e quindi il difetto di azione, senza necessita' che si sia compiuta in suo favore lo usucapione. In disaccordo con i principi enunciati, ed in sede di interpretazione dell' art. 480 c.c., in relazione anche all' art. 525, si sostiene nella nota di commento che un' eredita', ove non accettata da ulteriori chiamati, puo' essere ancora accettata dai primi chiamati, nonostante l' eventuale decorso del termine dei dieci anni dall' apertura della successione, e che sarebbe all' uopo valida, quale accettazione tacita, l' instaurazione della petitio hereditatis, salva la contestazione di detta tardiva accettazione da parte dello Stato, erede di diritto, ope legis, al compimento del decorso di quei dieci anni; e che il possessore dei beni ereditari, che non abbia avuto la possibilita' di farne l' acquisto per usucapione, e che neppure possa pretendere un diritto ereditario su quei beni, non ha titolo e legittimazione per muovere esso la contestazione della qualita' ereditaria degli attori in petizione.
art. 480 c.c. art. 525 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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