| L' articolo trae spunto dalla sentenza 9 aprile 1980 n. 2290 della
Cassazione che si propone di indicare la linea di demarcazione tra la
petizione e la rivendica, decidendo che non puo' escludersi che si
tratti di petitio hereditatis la' ove il petitum riguardi beni
determinati in quanto, per la discriminazione tra l' una e l' altra
azione, occorre avere riguardo alla posizione assunta dal convenuto,
che dara' vita ad una petizione ove si limiti a contestare la
delazione e l' acquisto della eredita' da parte dell' attore, senza
anche contestarne la proprieta' in capo al de cuius, mentre per ogni
altra ipotesi ricorrera' la configurazione della revindica. E dalla
Cassazione, in sentenza, si decide anche che la eccezione di
prescrizione del diritto ad accettare l' eredita' puo' essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'
eredita', nei confronti di qualsiasi chiamato: e cio' con passivo
acquiescenza alla precedente decisione, quella n. 2130 del 30 luglio
1966, ove e' detto che all' erede il quale abbia trascurato di
esercitare il diritto di accettazione dell' eredita' entro il termine
di prescrizione, colui che sia nel possesso dei beni ereditari
potrebbe sempre eccepire la non piu' esistente sua qualita' di erede,
e quindi il difetto di azione, senza necessita' che si sia compiuta
in suo favore lo usucapione. In disaccordo con i principi enunciati,
ed in sede di interpretazione dell' art. 480 c.c., in relazione anche
all' art. 525, si sostiene nella nota di commento che un' eredita',
ove non accettata da ulteriori chiamati, puo' essere ancora accettata
dai primi chiamati, nonostante l' eventuale decorso del termine dei
dieci anni dall' apertura della successione, e che sarebbe all' uopo
valida, quale accettazione tacita, l' instaurazione della petitio
hereditatis, salva la contestazione di detta tardiva accettazione da
parte dello Stato, erede di diritto, ope legis, al compimento del
decorso di quei dieci anni; e che il possessore dei beni ereditari,
che non abbia avuto la possibilita' di farne l' acquisto per
usucapione, e che neppure possa pretendere un diritto ereditario su
quei beni, non ha titolo e legittimazione per muovere esso la
contestazione della qualita' ereditaria degli attori in petizione.
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