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148787
IDG820601315
82.06.01315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Olivieri Gustavo
Nomi comuni in funzione di ditta
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 233-246
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31120
La mancanza, in materia di ditta, di una norma analoga a quella dettata per i marchi dall' art. 18 n. 2, legge sui marchi, ha posto il problema di verificare se anche per questo segno distintivo, sia necessaria una capacita' distintiva intrinseca o se, viceversa, per una sua valida costituzione siano sufficienti i due requisiti, espressamente sanciti dagli artt. 2563-2564 c.c., della verita' e della novita' del segno. Attraverso un esame dell' istituto vigente l' abrogato Codice di Commercio, l' A. pone in luce la diversa origine storica della ditta rispetto agli altri segni distintivi. In particolare quella della ditta patronimica, o firma dell' imprenditore, diretta alla realizzazione di un centro di imputazione dei rapporti giuridici in capo all' imprenditore. Da qui la sua necessaria coincidenza con il suo nome civile e l' idoneita' di cambiamenti sia pur minimi ad impedire la confusione derivante da rapporti di omonimia con altre ditte. Diversa la struttura delle ditte sociali, in particolare quella delle societa' anonime, nelle quali l' assenza di un elemento patronimico da inserire nelle stesse come struttura portante rendeva necessario il ricorso ad elementi generici o descrittivi nella loro formazione, improntata, di conseguenza, ad una maggiore liberta'. Tale diversita' e' riscontrabile ancora nell' attuale Codice Civile, ove e' ribadita la necessita' del contenuto patronimico della ditta individuale cui si contrappone una liberta' pressoche' assoluta nella composizione delle denominazioni sociali. Mutata appare viceversa la funzione primaria dell' istituto in cui prevale l' utilizzazione come collettore di clientela definitivamente inquadrata tra i segni distintivi dell' azienda. Tuttavia, mentre per la ditta individuale l' elemento patronimico sembrerebbe ancora in grado di assolvere alla funzione storicamente piu' recente, non altrettanto puo' dirsi per le denominazioni sociali. L' evoluzione giurisprudenziale, pur tra notevoli incertezze, appare rivolta ad assicurare anche per quest' ultima un contenuto originale minimo. Nella pratica, la coesistenza del principio illustrato con quello contrario, che si evince dal combinato disposto dagli artt. 2563-2568 c.c., viene realizzata attraverso l' introduzione di alcuni temperamenti quali l' uso della sigla, l' applicabilita' alla ditta della teoria del secondary meaning ed infine, mediante un diverso grado di tutela riconosciuto alle ditte forti ed a quelle deboli. Attraverso la critica di tali temperamenti, l' A. aderisce al criterio di valutazione dell' Ascarelli, tuttora ritenuto il piu' valido al fine di rinvenire un parametro in base al quale valutare la proteggibilita' di una ditta. Quest' ultima, pur se sprovvista di capacita' distintiva, potrebbe tuttavia essere protetta dalle norme sulla concorrenza sleale, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 2563 c.c. art. 2564 c.c. art. 77 c. comm. art. 89 c. comp. art. 2565 c.c. art. 2567 c.c. l. 21 marzo 1967, n. 158 art. 2598 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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