| La mancanza, in materia di ditta, di una norma analoga a quella
dettata per i marchi dall' art. 18 n. 2, legge sui marchi, ha posto
il problema di verificare se anche per questo segno distintivo, sia
necessaria una capacita' distintiva intrinseca o se, viceversa, per
una sua valida costituzione siano sufficienti i due requisiti,
espressamente sanciti dagli artt. 2563-2564 c.c., della verita' e
della novita' del segno. Attraverso un esame dell' istituto vigente
l' abrogato Codice di Commercio, l' A. pone in luce la diversa
origine storica della ditta rispetto agli altri segni distintivi. In
particolare quella della ditta patronimica, o firma dell'
imprenditore, diretta alla realizzazione di un centro di imputazione
dei rapporti giuridici in capo all' imprenditore. Da qui la sua
necessaria coincidenza con il suo nome civile e l' idoneita' di
cambiamenti sia pur minimi ad impedire la confusione derivante da
rapporti di omonimia con altre ditte. Diversa la struttura delle
ditte sociali, in particolare quella delle societa' anonime, nelle
quali l' assenza di un elemento patronimico da inserire nelle stesse
come struttura portante rendeva necessario il ricorso ad elementi
generici o descrittivi nella loro formazione, improntata, di
conseguenza, ad una maggiore liberta'. Tale diversita' e'
riscontrabile ancora nell' attuale Codice Civile, ove e' ribadita la
necessita' del contenuto patronimico della ditta individuale cui si
contrappone una liberta' pressoche' assoluta nella composizione delle
denominazioni sociali. Mutata appare viceversa la funzione primaria
dell' istituto in cui prevale l' utilizzazione come collettore di
clientela definitivamente inquadrata tra i segni distintivi dell'
azienda. Tuttavia, mentre per la ditta individuale l' elemento
patronimico sembrerebbe ancora in grado di assolvere alla funzione
storicamente piu' recente, non altrettanto puo' dirsi per le
denominazioni sociali. L' evoluzione giurisprudenziale, pur tra
notevoli incertezze, appare rivolta ad assicurare anche per quest'
ultima un contenuto originale minimo. Nella pratica, la coesistenza
del principio illustrato con quello contrario, che si evince dal
combinato disposto dagli artt. 2563-2568 c.c., viene realizzata
attraverso l' introduzione di alcuni temperamenti quali l' uso della
sigla, l' applicabilita' alla ditta della teoria del secondary
meaning ed infine, mediante un diverso grado di tutela riconosciuto
alle ditte forti ed a quelle deboli. Attraverso la critica di tali
temperamenti, l' A. aderisce al criterio di valutazione dell'
Ascarelli, tuttora ritenuto il piu' valido al fine di rinvenire un
parametro in base al quale valutare la proteggibilita' di una ditta.
Quest' ultima, pur se sprovvista di capacita' distintiva, potrebbe
tuttavia essere protetta dalle norme sulla concorrenza sleale, ove ne
ricorrano i presupposti.
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