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| IDG820601317 | |
| 82.06.01317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frisina Pasquale
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| Provvedimenti d' urgenza e statuizione sulle spese
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| nota a Cass. 25 luglio 1981, n. 4823
Cass. 3 giugno 1981, n. 3598
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 1320-1333
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44022
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| In tema di regolamento di spese processuali si riconosce preminenza,
anche sotto profili costituzionali, alla funzione propria dell'
istituto di rendere effettivamente completa la tutela giurisdizionale
in materia di diritti soggettivi. Con cio' si ritiene incompatibile
l' interpretazione restrittiva e formalistica dell' art. 91 c.p.c.,
in cui insiste parte della dottrina e la giurisprudenza della
Cassazione che sembra aver riassorbito l' inversione di tendenza
appena manifestata. Si sostiene l' irrilevanza del dato formale
(sentenza, ordinanza o decreto) e si evidenzia la necessita' di
legare il concetto di soccombenza a quello contraddittorio in senso
ampio che, indipendentemente dal rito (ordinario o speciale),
caratterizza qualunque procedimetno di tipo contenzioso. Ai fini
dello specifico problema che investe i procedimenti a cognizione
sommaria, ed in particolare il procedimento per provvedimento atipico
d' urgenza - del quale si ritiene superabile ogni questione inerente
alla natura interdittale, accessoria e temporale - si da' soluzione
positiva alla questione della decisorieta' e si ha riguardo alla
definitivita' della pronuncia. Si conclude quindi ammettendo nell'
ordinanza pretorile di rigetto del provvedimento ex art. 700 c.p.c.
il regolamento delle spese, non in quella di accoglimento, e si
ritiene che nella prima ipotesi sia sempre e soltanto consentito il
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
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| art. 91 c.p.c.
art. 111 Cost.
art. 24 Cost.
art. 306 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
art. 614 c.p.c.
art. 641 c.p.c.
art. 375 c.p.c.
l. 30 giugno 1942, n. 794
art. 350 c.p.c.
art. 96 c.p.c.
art. 666 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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