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148789
IDG820601317
82.06.01317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frisina Pasquale
Provvedimenti d' urgenza e statuizione sulle spese
nota a Cass. 25 luglio 1981, n. 4823 Cass. 3 giugno 1981, n. 3598
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 5, pt. 1, pag. 1320-1333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022
In tema di regolamento di spese processuali si riconosce preminenza, anche sotto profili costituzionali, alla funzione propria dell' istituto di rendere effettivamente completa la tutela giurisdizionale in materia di diritti soggettivi. Con cio' si ritiene incompatibile l' interpretazione restrittiva e formalistica dell' art. 91 c.p.c., in cui insiste parte della dottrina e la giurisprudenza della Cassazione che sembra aver riassorbito l' inversione di tendenza appena manifestata. Si sostiene l' irrilevanza del dato formale (sentenza, ordinanza o decreto) e si evidenzia la necessita' di legare il concetto di soccombenza a quello contraddittorio in senso ampio che, indipendentemente dal rito (ordinario o speciale), caratterizza qualunque procedimetno di tipo contenzioso. Ai fini dello specifico problema che investe i procedimenti a cognizione sommaria, ed in particolare il procedimento per provvedimento atipico d' urgenza - del quale si ritiene superabile ogni questione inerente alla natura interdittale, accessoria e temporale - si da' soluzione positiva alla questione della decisorieta' e si ha riguardo alla definitivita' della pronuncia. Si conclude quindi ammettendo nell' ordinanza pretorile di rigetto del provvedimento ex art. 700 c.p.c. il regolamento delle spese, non in quella di accoglimento, e si ritiene che nella prima ipotesi sia sempre e soltanto consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 91 c.p.c. art. 111 Cost. art. 24 Cost. art. 306 c.p.c. art. 92 c.p.c. art. 614 c.p.c. art. 641 c.p.c. art. 375 c.p.c. l. 30 giugno 1942, n. 794 art. 350 c.p.c. art. 96 c.p.c. art. 666 c.p.c. art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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