| L' A., considerando la dottrina e la giurisprudenza, illustra le
principali questioni finora sorte nell' interpretazione e nell'
applicazione di questo recente istituto. La nuova procedura
concorsuale ha certamente carattere amministrativo e sotto vari
aspetti e' modellato sulla liquidazione coatta amministrativa,
sebbene si distingua da essa soprattutto per le finalita'. Invero,
mentre la liquidazione coatta amministrativa e il fallimento sono
previsti per la liquidazione delle imprese e per la ripartizione
dell' attivo tra i creditori, caratteristico dell' amministrazione
straordinaria e' lo scopo del salvataggio dell' impresa o di parti di
essa. Nel tentativo di conseguire tale risultato, si manifesta
frequentemente il conflitto tra l' interesse dei creditori, da un
lato, e quello dei dipendenti e di altre categorie, dall' altro. L'
interesse dei creditori e' espressamente considerato nell' art. 2
della legge: nel primo comma e' stabilito che la continuazione dell'
esercizio dell' impresa puo' essere disposta "tenendo anche conto
dell' interesse dei creditori", mentre nel secondo comma si legge che
il programma predisposto dal commissario, "deve prevedere, in quanto
possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di
risanamento". Ma molto spesso non si tiene conto dell' interesse dei
creditori, ne' dell' interesse generale, per cui, cedendo a pressioni
politiche e demagogiche, viene tentato il risanamento di imprese
sebbene obiettivamente il salvataggio sia impossibile; cosi' vengono
ulteriormente pregiudicati anche quegli interessi la cui tutela era
stata ad ogni costo perseguita, anche contro la legge ed ogni buon
senso. I vari problemi vengono esposti ed esaminati, tenendo conto
della dottrina e della giurisprudenza, seguendo generalmente lo
stesso ordine della l. n. 95 del 3 aprile 1979, che ha introdotto
nell' ordinamento italiano la procedura dell' amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi convertendo in legge, con
modificazioni il d.l. 30 gennaio 1979, n. 26.
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