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148830
IDG820601685
82.06.01685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roppo Enzo
RAI, televisioni private e "networks". Ancora sulla legittimita' costituzionale del monopolio pubblico per le trasmissioni via etere su scala nazionale
nota a Pret. Roma 4 maggio 1982
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 7, pt. 1, pag. 1953-1967
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323
L' ordinanza in esame ripropone la problematica relativa alla legittimita' o meno del monopolio delle trasmissioni televisive su scala nazionale, e, poiche' essa chiama direttamente in causa la sent. n. 148/81, con la quale la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito la conformita' alla Costituzione di tale riserva pubblica, l' A. ritiene opportuno riesaminare le argomentazioni addotte in questa occasione. In tale ambito, egli ritiene piu' che corretta l' enunciazione di quello che oggi appare il fattore piu' influente nel determinare gli assetti del sistema dell' informazione televisiva: quello economico, in relazione alle entrate dell' impresa televisiva. Ed e' appunto sul configurarsi dei rapporti tra diritto e realta' economica che si fondano le diversita' esistenti tra le conclusioni cui e' giunta la Corte Costituzionale e quelle cui giunge ora l' ordinanza pretorile: questa, ritiene che il mercato costituisca di per se' un' adeguata garanzia di tutela delle istanze del pluralismo contro ogni prospettiva oligopolistica. Quella, invece, e' convinta che solo una legge che disciplini la materia potrebbe efficaciemente sostituirsi alla garanzia rappresentata dall' attuale monopolio pubblico. E l' A. condivide tale punto di vista, specialmente tenendo conto del fatto che e' la pubblicita' a determinare la sopravvivenza dei vari mezzi di comunicazione; e che e' opportuno garantire il pluralismo soprattutto attraverso una disciplina equilibrata dei flussi di risorse pubblicitarie.
C. Cost. 21 luglio 1981, n. 148 art. 21 Cost. art. 9 Cost. art. 33 Cost. art. 34 Cost. art. 41 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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