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| IDG820601723 | |
| 82.06.01723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Biase Giovanni
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| Decorrenza dei termini per la revocatoria fallimentare in ipotesi di
successione di procedure concorsuali. Cessione di contributi della
Cassa per il Mezzogiorno: crediti futuri o crediti condizionati
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| nota a Trib. Foggia 5 ottobre 1981
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 509-523
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313330; D31332
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| L' A. non accetta l' impostazione data dalla sentenza al problema
della decorrenza dei termini per la revocatoria fallimentare. Secondo
l' A. la revocatoria costituisce uno degli effetti del fallimento
sugli atti pregiudizievoli, quindi sorge come diritto della massa e
puo' essere azionata unicamente se ed in quanto venga dichiarato il
fallimento e fino alla sua chiusura. Anche per quanto riguarda il
secondo problema esaminato, l' A. si dichiara contrario alle
conclusioni cui e' giunto il Tribunale. Per l' A., piu' che di
"credito futuro" si deve parlare di "credito condizionato". L'
imprenditore che abbia ottenuto la delibera di concessione del
contributo della Cassa per il mezzogiorno (ed abbia quindi realizzato
l' opera e presentato relativa domanda alla Cassa stessa) gode di un
diritto soggettivo perfetto, anche se l' erogazione materiale del
credito resta condizionata all' espletamento dei collaudi. Cosi', e'
del tutto ammissibile la cessione del credito intervenuta dopo la
delibera di approvazione della Cassa, anche se tra questo momento e
il realizzo effettivo del credito sia intervenuto il fallimento del
cedente.
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| art. 67 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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