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148858
IDG820601723
82.06.01723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Biase Giovanni
Decorrenza dei termini per la revocatoria fallimentare in ipotesi di successione di procedure concorsuali. Cessione di contributi della Cassa per il Mezzogiorno: crediti futuri o crediti condizionati
nota a Trib. Foggia 5 ottobre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 509-523
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D31332
L' A. non accetta l' impostazione data dalla sentenza al problema della decorrenza dei termini per la revocatoria fallimentare. Secondo l' A. la revocatoria costituisce uno degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli, quindi sorge come diritto della massa e puo' essere azionata unicamente se ed in quanto venga dichiarato il fallimento e fino alla sua chiusura. Anche per quanto riguarda il secondo problema esaminato, l' A. si dichiara contrario alle conclusioni cui e' giunto il Tribunale. Per l' A., piu' che di "credito futuro" si deve parlare di "credito condizionato". L' imprenditore che abbia ottenuto la delibera di concessione del contributo della Cassa per il mezzogiorno (ed abbia quindi realizzato l' opera e presentato relativa domanda alla Cassa stessa) gode di un diritto soggettivo perfetto, anche se l' erogazione materiale del credito resta condizionata all' espletamento dei collaudi. Cosi', e' del tutto ammissibile la cessione del credito intervenuta dopo la delibera di approvazione della Cassa, anche se tra questo momento e il realizzo effettivo del credito sia intervenuto il fallimento del cedente.
art. 67 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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