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148859
IDG820601724
82.06.01724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Doymi Di De Lupis Lorenzo
Leasing e fallimento
nota a Trib. Grosseto 6 novembre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 473-476
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31332; D30620
Secondo l' A., il Tribunale ha fatto bene ad applicare per analogia l' art. 1526 c.c., relativo alla vendita a rate, a quel contratto atipico che e' il contratto di leasing finanziario, quando viene sciolto a seguito dal fallimento di colui che ha in usoil bene. Quando si possa distinguere tra canone di locazione vero e proprio e rata di acquisto del bene, quest' ultima, anche se pagata non in vista di un automatico passaggio di proprieta', ma in funzione del futuro contratto di compravendita da stipulare, non ha piu' ragione di essere dopo la risoluzione del rapporto. Da cio' consegue l' obbligo della restituzione da parte del concedente alla massa della parte di prezzo eccedente il corrispettivo del godimento della cosa da parte del fallito, al fine di evitare l' arricchimento ingiusto di una parte a spese dell' altra.
art. 1526 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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