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148864
IDG820601729
82.06.01729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guglielmucci Lino
Le maggioranze nel concordato proposto dalla societa' e dai soci illimitatamente responsabili
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 205-207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31366
L' A. esamina le due ipotesi di concordato fallimentare che comportano la riduzione del credito solo per una parte dei creditori. Per tali ipotesi non esistono problemi nel determinare le maggioranze dato che esiste una sola collettivita' di creditori da interpellare. Nel caso previsto dall' art. 153 l. fall., la collettivita' e' quella dei creditori della societa'; nel caso esaminato dall' art. 154 l. fall., e' quella dei creditori particolari del socio proponente il concordato e dei creditori sociali. L' A. poi ritiene ammissibile la proposta unitaria di un concordato per la societa' e per tutti i soci: il computo della maggioranza che deve essere raggiunta nell' ambito della collettivita' dei creditori cui la falcidia si riferisce, e' quella dei creditori sociali e dei creditori di ciascun socio. In questo caso, ad una proposta unitaria deve corrispondere unitarieta' nelle adesioni; cosi' il concordato si puo' considerare approvato solo se tutte le maggioranze, anche quelle per il fallimento dei singoli soci, sono state raggiunte. Una soluzione analoga a questa dovrebbe essere seguita anche per il concordato preventivo.
art. 153 l. fall. art. 154 l. fall. art. 157 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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