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| IDG820601729 | |
| 82.06.01729 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Guglielmucci Lino
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| Le maggioranze nel concordato proposto dalla societa' e dai soci
illimitatamente responsabili
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 205-207
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31366
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| L' A. esamina le due ipotesi di concordato fallimentare che
comportano la riduzione del credito solo per una parte dei creditori.
Per tali ipotesi non esistono problemi nel determinare le maggioranze
dato che esiste una sola collettivita' di creditori da interpellare.
Nel caso previsto dall' art. 153 l. fall., la collettivita' e' quella
dei creditori della societa'; nel caso esaminato dall' art. 154 l.
fall., e' quella dei creditori particolari del socio proponente il
concordato e dei creditori sociali. L' A. poi ritiene ammissibile la
proposta unitaria di un concordato per la societa' e per tutti i
soci: il computo della maggioranza che deve essere raggiunta nell'
ambito della collettivita' dei creditori cui la falcidia si
riferisce, e' quella dei creditori sociali e dei creditori di ciascun
socio. In questo caso, ad una proposta unitaria deve corrispondere
unitarieta' nelle adesioni; cosi' il concordato si puo' considerare
approvato solo se tutte le maggioranze, anche quelle per il
fallimento dei singoli soci, sono state raggiunte. Una soluzione
analoga a questa dovrebbe essere seguita anche per il concordato
preventivo.
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| art. 153 l. fall.
art. 154 l. fall.
art. 157 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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