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Documento


148870
IDG820601737
82.06.01737 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Assunzione del concordato fallimentare e anticipato trasferimento dei beni del fallito: una scorretta impostazione del problema
nota a Cass. 24 novembre 1981, n. 6229
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 291-292
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31366
L' A. non condivide l' opinione espressa dalla Corte Suprema. Nel concordato con assunzione, il vero scopo dell' assunzione e' liquidatorio e la destinazione dei beni del fallito la liquidazione. Quindi all' assuntore passera' il residuo dopo il soddisfacimento dei crediori, non i beni che non sono destinati al reingresso nel patrimonio del fallito. In tal modo quando i creditori siano stati soddisfatti la situazione del terzo acquirente non puo' essere piu' oggetto di aggressione.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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