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| IDG820601738 | |
| 82.06.01738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Ancora zone d' ombra nel passaggio dal concordato al fallimento: il
momento dell' inammissibilita' della proposta
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| nota a App. Venezia 22 luglio 1981
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| Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 415-419
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300; D31314
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| L' A., nel commentare la sentenza in questione, esamina alcuni casi
in cui, a suo parere, e' inammissibile la proposta di concordato
preventivo. Innanzi tutto fa rilevare che ove non sussista una
specifica ragione imputabile al comportamento del debitore (ad es.
irreperibilita') o ad urgenza, la convocazione del debitore in camera
di consiglio e' atto dovuto, in quanto soltanto con esso si ha la
pienezza di tutela del diritto di difesa. La mancata convocazione
costituisce causa di nullita'. Secondo l' A. vi puo' essere
incompatibilita' dipendente non solo da posizioni personali del
magistrato, bensi' anche dalle funzioni da esso svolte in altro
procedimento concorsuale. La inammissibilita' del concordato
preventivo a causa del difetto del requisito della regolare
contabilita' puo' essere pronunciata solo quando le irregolarita'
riscontrate non permettono al giudice di ricostruire l' effettivo
movimento contabile ed amministrativo. Infine, l' A. asserisce che
quando il tribunale respinge la domanda del concordato, deve sempre
accertare l' esistenza dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento, con riguardo particolare allo stato di insolvenza.
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| art. 160 l. fall.
C. Cost. 27 giugno 1972, n. 110
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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