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148871
IDG820601738
82.06.01738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Ancora zone d' ombra nel passaggio dal concordato al fallimento: il momento dell' inammissibilita' della proposta
nota a App. Venezia 22 luglio 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 415-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D31314
L' A., nel commentare la sentenza in questione, esamina alcuni casi in cui, a suo parere, e' inammissibile la proposta di concordato preventivo. Innanzi tutto fa rilevare che ove non sussista una specifica ragione imputabile al comportamento del debitore (ad es. irreperibilita') o ad urgenza, la convocazione del debitore in camera di consiglio e' atto dovuto, in quanto soltanto con esso si ha la pienezza di tutela del diritto di difesa. La mancata convocazione costituisce causa di nullita'. Secondo l' A. vi puo' essere incompatibilita' dipendente non solo da posizioni personali del magistrato, bensi' anche dalle funzioni da esso svolte in altro procedimento concorsuale. La inammissibilita' del concordato preventivo a causa del difetto del requisito della regolare contabilita' puo' essere pronunciata solo quando le irregolarita' riscontrate non permettono al giudice di ricostruire l' effettivo movimento contabile ed amministrativo. Infine, l' A. asserisce che quando il tribunale respinge la domanda del concordato, deve sempre accertare l' esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con riguardo particolare allo stato di insolvenza.
art. 160 l. fall. C. Cost. 27 giugno 1972, n. 110
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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