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148876
IDG820601764
82.06.01764 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casali Luciano
Coesistenza di garanzie dirette ed indirette nell' assicurazione incendio
Assic., an. 49 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 119-129
D3168
Per evitare ogni possibile contrasto fra imprese interessate al medesimo sinistro, nel marzo del 1980 la Sezione Tecnica Incendio dell' A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) ha approvato una modifica dell' art. 13 della Convenzione. In esso si specifica che in presenza di coassicurazione ciascun assicuratore determinera' l' indennita' da esso dovuta secondo il rispettivo contratto, isolatamente considerato. Se la somma delle indennita' supera l' ammontare del danno, l' indennita' in concreto dovuta da ciascun assicuratore si determina moltiplicando l' indennita' che lo stesso avrebbe dovuto pagare secondo il proprio contratto per il rapporto tra l' ammontare del danno e l' ammontare complessivo delle indennita' che tutti gli assicuratori avrebbero dovuto pagare sulla base dei rispettivi contratti, esclusa comunque ogni responsabilita' solidale.
art. 1910 c.c. art. 1911 c.c. art. 1916 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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