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148882
IDG820601773
82.06.01773 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vitali Monica
Esecuzione forzata dei provvedimenti di affidamento di minori
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 8, pt. 2, pag. 363-371
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4413
Secondo l' A. la tesi dell' utilizzazione della procedura di esecuzione forzata degli obblighi di fare, appare quella prevale nte, per quanto riguarda il problema dell' esecuzione coattiva dei provvedimenti in materia di affidamento della prole: il meccanismo configurato dagli artt. 612 c.p.c. e ss. appare preferibile grazie alla sua idoneita' a ridurre al minimo eventuali effetti traumatici a carico soprattutto del minore. Non solo: anche in base ad altri aspetti, che l' A. provvede ad analizzare, tale scelta si conferma come la piu' opportuna. In questo ambito si pone, tra l' altro, il problema se il giudice dell' esecuzione debba o meno procedere all' audizione del minore: l' A. esprime, al proposito, parere negativo; un altro aspetto che merita approfondimento e' quello relativo all' ufficiale giudiziario ed agli ausiliari che debbono provvedere al compimento dell' opera non eseguita in ultimo, l' A. commenta brevemente l' orientamento, peraltro non molto seguito in dottrina, secondo il quale le ordinanze ex art. 708 c.p.c. devono essere eseguite coattivamente sotto la direzione ed il controllo del giudice che ha emesso il provvedimento, a mezzo dell' ufficiale giudiziario e con l' ausilio eventuale della forza pubblica.
art. 708 c.p.c. art. 252 c.c. art. 741 c.p.c. art. 474 c.p.c. art. 612 c.p.c. art. 613 c.p.c. art. 189 disp. att. c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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