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| IDG820900403 | |
| 82.09.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Corbino Maria Luisa
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| In tema di notificazione di atti processuali penali al marittimo
imbarcato
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| nota a C. Cost. 7 aprile 1981, n. 51
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 714-721
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60521; D9393
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| La sentenza annotata ha dichiarato infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 169 c.p.p., sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la
notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato
durante il periodo di imbarco dello stesso in qualita' di marittimo
non e' in contrasto con l' art. 1248 del codice della navigazione. La
notificazione, secondo la sentenza in questione, puo' eseguirsi tanto
nei modi ordinari di cui all' art. 169 c.p.p., quanto nella forma
speciale di cui all' art. 1248 c. nav.. L' alternativita', secondo
questa interpretazione della Corte Costituzionale, fra le due forme
di notificazione, significherebbe indifferenza, ai fini della
validita' della notificazione stessa, dell' adozione dell' una o
dell' altra forma con possibilita' di scelta discrezionale fra le due
modalita' da parte dell' organo che ordina la notificazione. L' A.
ritiene che sia da ritenersi infondata l' asserzione della Corte
Costituzionale della alternativita' fra queste due forme di
notificazione, sia per la prevalenza positivamente assegnata alle
forme speciali rispetto alle forme ordinarie di notificazione, a
garanzia della difesa dell' imputato e in ottemperanza ai principi
espressi negli artt. 3 e 24 Cost., sia per il rigido formalismo, che
non consente equipollenza fra le varie forme di notificazione.
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| art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
art. 169 c.p.p.
art. 1248 c. nav.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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