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148899
IDG820900403
82.09.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corbino Maria Luisa
In tema di notificazione di atti processuali penali al marittimo imbarcato
nota a C. Cost. 7 aprile 1981, n. 51
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 714-721
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60521; D9393
La sentenza annotata ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 169 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualita' di marittimo non e' in contrasto con l' art. 1248 del codice della navigazione. La notificazione, secondo la sentenza in questione, puo' eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all' art. 169 c.p.p., quanto nella forma speciale di cui all' art. 1248 c. nav.. L' alternativita', secondo questa interpretazione della Corte Costituzionale, fra le due forme di notificazione, significherebbe indifferenza, ai fini della validita' della notificazione stessa, dell' adozione dell' una o dell' altra forma con possibilita' di scelta discrezionale fra le due modalita' da parte dell' organo che ordina la notificazione. L' A. ritiene che sia da ritenersi infondata l' asserzione della Corte Costituzionale della alternativita' fra queste due forme di notificazione, sia per la prevalenza positivamente assegnata alle forme speciali rispetto alle forme ordinarie di notificazione, a garanzia della difesa dell' imputato e in ottemperanza ai principi espressi negli artt. 3 e 24 Cost., sia per il rigido formalismo, che non consente equipollenza fra le varie forme di notificazione.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. art. 169 c.p.p. art. 1248 c. nav.
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