| La legislazione novellistica, comprendente una commistione, a dir
poco confusa e confusionaria, di innovazioni del nostro sistema
penale, incidenti vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello
processuale, si potrebbe agevolmente giustificare con la necessita'
di far eccezionalmente ricorso a uno strumento piu' agile, in attesa
di una compiuta elaborazione dei temi da parte della dottrina e di
una piu' precisa loro percezione da parte del legislatore. Si tratta,
invece, lo si voglia o no, solo di un fenomeno indotto di quelle
spregiudicate e ormai croniche manifestazioni dell' attivita'
legislativa abitualmente classificata come "legislazione di
emergenza". Contraddittoria etichetta di comodo, con cui, di fatto,
si intende motivare tutta una vasta gamma di leggi, dalle quali e'
progressivamente scaturita una sorta di "ordinamento penale
parallelo" dai contorni invero estremamente vaghi, ma che si
individua agevolmente "per una serie di piu' o meno marcate
deviazioni dalla disciplina ordinaria". L' A. riafferma, in
conclusione, l' assoluta necessita' di un' organica struttura
codicistica, autenticamente democratica e rispettosa dei dettami
costituzionali, che possa "riassurgere al ruolo di unico protagonista
della legislazione penale" sostanziale e processuale.
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