| Analizzato il concetto di politica criminale, il cui problema
essenziale e', in fondo, quello di trovare una controspinta che si
opponga alla spinta verso il delitto, controspinta legata
necessariamente alla creazione di incentivi in favore di una condotta
socialmente adeguata, l' A. individua tali incentivi nella pena o nel
premio e, quindi, passa ad esaminare il concetto di pentimento in
senso morale e in senso giuridico, il diritto premiale tradizionale
in seno al diritto penale, la legislazione dell' emergenza e il
premio ai c.d. "pentiti", il pentimento e la nuova legislazione
penitenziaria, le sanzioni alternative alle brevi pene detentive ed
il fondamento dei due aspetti della politica criminale. Il pentimento
e l' emenda del reo, come scopo del diritto penale e penitenziario,
rimangono affidati a norme diverse da quelle dettate dalla politica
criminale contingente; ma anche queste norme, e soprattutto la loro
applicazione, discendono spesso da concezioni nebulose e talvolta da
generose illusioni; e sono affidate a strumenti insufficienti ed
incerti che non permettono di garantire la conoscenza effettiva della
psiche del reo e del suo recupero sociale. Per questo l' opinione
pubblica opta, probabilmente, nella sua grande maggioranza, per la
politica criminale della drastica repressione o della drastica
ricompensa, senza porsi problemi di rieducazione morale e sociale e
di vero pentimento del reo. E' una realta' di cui bisogna prendere
atto, ma che dimostra anche come, da Beccaria ad oggi, la scienza
penale non abbia fatto forse nessun vero progresso, pur avendo
acquisito dati ed esperienze di grande rilievo. Certo, nessun vero
progresso ha fatto la scienza della legislazione.
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