| L' A. si domanda se la caducazione parziale dell' art. 28 c.p.p., con
parziale salvataggio dello stesso art. 28, come disposta dalla Corte
Costituzionale con sentenza 22 marzo 1971 n. 55, fu una soluzione
felice o non si sia risolta, invece, in un rimedio peggiore del male,
ed in particolare se e', o meno, matura, ormai, una seconda
rimessione di tale articolo alla stessa Corte, perche' questa dia
all' art. 28 il colpo di grazia, cancellando dall' ordinamento anche
i suoi resti, come lasciati in vita dalla sentenza del 1971. I resti
dell' art. 28 c.p.p. sembrano, infatti, incostituzionali sotto tre
profili: per l' estrema gravita' delle menomazioni che tale articolo
ha sempre inflitto al diritto di azione ed al diritto di difesa delle
stesse parti del processo penale; per la irragionevolezza, comunque,
di tali menomazioni anche se, in ipotesi, fossero ritenute non
estremamente gravi; nonche', infine, per la irragionevolezza della
disparita' di trattamento tra soggetti di processi penali tempestivi
e soggetti di processi penali sopravvenuti al giudicato civile o
amministrativo.
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