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148909
IDG820900428
82.09.00428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Laserra Giorgio
I resti dell' art. 28 cod. proc. pen. e la loro incostituzionalita'
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 1, pag. 15-20
D6013; D02320
L' A. si domanda se la caducazione parziale dell' art. 28 c.p.p., con parziale salvataggio dello stesso art. 28, come disposta dalla Corte Costituzionale con sentenza 22 marzo 1971 n. 55, fu una soluzione felice o non si sia risolta, invece, in un rimedio peggiore del male, ed in particolare se e', o meno, matura, ormai, una seconda rimessione di tale articolo alla stessa Corte, perche' questa dia all' art. 28 il colpo di grazia, cancellando dall' ordinamento anche i suoi resti, come lasciati in vita dalla sentenza del 1971. I resti dell' art. 28 c.p.p. sembrano, infatti, incostituzionali sotto tre profili: per l' estrema gravita' delle menomazioni che tale articolo ha sempre inflitto al diritto di azione ed al diritto di difesa delle stesse parti del processo penale; per la irragionevolezza, comunque, di tali menomazioni anche se, in ipotesi, fossero ritenute non estremamente gravi; nonche', infine, per la irragionevolezza della disparita' di trattamento tra soggetti di processi penali tempestivi e soggetti di processi penali sopravvenuti al giudicato civile o amministrativo.
art. 28 c.p.p. art. 24 Cost. C. Cost. 22 marzo 1971, n. 55
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