| L' idea di codice ha ancora una sua perdurante validita', se non
mira, utopisticamente, a ricomporre ad unita' il sistema frammentato
dai micro-sistemi della societa' neo-corporativa nella quale viviamo,
e che rappresenta la realta' storica dei paesi di capitalismo maturo.
Altra e diversa deve essere la funzione del codice, senza farlo
decadere a disciplina puramente residuale, come e' stato detto per il
codice civile. Si tratta, infatti, di interpretare le esigenze di
tutela dei diritti esclusi dagli "statuti processuali"; di dettare
una disciplina processuale che guardi piuttosto ai non garantiti che
ai gia' garantiti, ai portatori dei "nuovi diritti", piuttosto che
agli hofeldian plaintiffs tradizionali. Cio' non significa che un
nuovo codice debba trascurare i mali "tecnici" della giustizia (la
durata dei processi, l' inefficienza della giustizia minore, l'
eccessivita' delle impugnazioni, ecc.) e rinunciare a tentarne i
rimedi. Una codificazione, tuttavia, non puo' essere soltanto l'
appagamento di un' esigenza tecnica; la sua fonte ispiratrice non
puo' non essere un' esigenza politica, e, quindi, una proposta di
riforma che si inserisca in un piu' ampio disegno progettuale, e
guardi alla giustizia civile come uno dei nodi da sciogliere per una
societa' migliore.
| |