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148916
IDG820900435
82.09.00435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Villani Giovanni
In tema di rapporti tra opposizione all' esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo
nota a Cass. sez. III civ. 22 maggio 1980, n. 3386
Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 1, pag. 132-152
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4381; D44001
"In pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l' estinzione del credito successiva all' emissione del decreto stesso non puo' esser fatta valere con l' opposizione all' esecuzione". L' A. analizza criticamente le argomentazioni attraverso le quali la Corte e' pervenuta alla enunciazione del principio espresso nella massima affermando, al contrario, che se e' consentito far valere il pagamento successivo all' emissione del decreto con l' opposizione di cui all' art. 645 c.p.c., non per questo si puo' pensare che lo stesso pagamento non possa essere dedotto anche con l' opposizione di cui all' art. 615 c.p.c.; e non a caso la precedente giurisprudenza- che consentiva entrambi i mezzi - ha rappresentato l' orientamento prevalente per un non trascurabile numero di anni. Individuato, quindi, l' oggetto, che e' diverso, del procedimento di cui all' art. 645 c.p.c., in cui il thema decidendum e' il credito, e di quello di cui all' art. 615 c.p.c., in cui il thema decidendum necessario e' "il diritto di procedere ad esecuzione forzata" e in cui l' esistenza del credito e' un "thema" solo eventuale, oggetto di mera cognitio, l' A. dimostra come la soluzione da lui proposta escluda che l' ingiunto debba operare una scelta, potendosi comunque pervenire al risultato sostanziale perseguito attraverso il coordinamento dei due processi.
art. 615 c.p.c. art. 645 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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