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| IDG820900435 | |
| 82.09.00435 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Villani Giovanni
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| In tema di rapporti tra opposizione all' esecuzione e opposizione a
decreto ingiuntivo
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| nota a Cass. sez. III civ. 22 maggio 1980, n. 3386
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 37 (1982), fasc. 1, pag. 132-152
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4381; D44001
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| "In pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, l' estinzione del credito successiva all'
emissione del decreto stesso non puo' esser fatta valere con l'
opposizione all' esecuzione". L' A. analizza criticamente le
argomentazioni attraverso le quali la Corte e' pervenuta alla
enunciazione del principio espresso nella massima affermando, al
contrario, che se e' consentito far valere il pagamento successivo
all' emissione del decreto con l' opposizione di cui all' art. 645
c.p.c., non per questo si puo' pensare che lo stesso pagamento non
possa essere dedotto anche con l' opposizione di cui all' art. 615
c.p.c.; e non a caso la precedente giurisprudenza- che consentiva
entrambi i mezzi - ha rappresentato l' orientamento prevalente per un
non trascurabile numero di anni. Individuato, quindi, l' oggetto, che
e' diverso, del procedimento di cui all' art. 645 c.p.c., in cui il
thema decidendum e' il credito, e di quello di cui all' art. 615
c.p.c., in cui il thema decidendum necessario e' "il diritto di
procedere ad esecuzione forzata" e in cui l' esistenza del credito e'
un "thema" solo eventuale, oggetto di mera cognitio, l' A. dimostra
come la soluzione da lui proposta escluda che l' ingiunto debba
operare una scelta, potendosi comunque pervenire al risultato
sostanziale perseguito attraverso il coordinamento dei due processi.
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| art. 615 c.p.c.
art. 645 c.p.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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