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148923
IDG821200908
82.12.00908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallone Giorgio
Antenne radiotelevisive e immissione di ONOF
nota a Trib. Roma 13 ottobre 1980 Pret. Roma 20 giugno 1979
Riv. giur. edil., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 245-250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18323; D18329
La nota alle decisioni del Trib. e della Pret. di Roma, le quali hanno ritenuto possibile l' installazione di antenne dirette alla ricezione di diffusione di programmi radiofonici e televisivi senza l' autorizzazione del proprietario, richiama la legislazione e la giurisprudenza costituzionale che in proposito permettono al singolo il diritto di installare antenne atte alla diffusione di onde, senza l' obbligo di corrispondere indennita' al condominio ed al proprietario. Affronta poi il problema dei limiti di questo diritto nei confronti degli altri condomini richiamando l' art. 232 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 e l' art. 1102 c.c. affermando, dubitativamente, che la materia dei limiti potrebbe trovare una sua regolamentazione nell' art. 844 c.c., riguardante la disciplina delle immissioni. Conclude poi richiamando l' utilita' di un riesame approfondito di questa problematica.
art. 1 l. 6 giugno 1940, n. 554 art. 232 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 C. Cost. 28 luglio 1976, n. 202 art. 3 Cost. art. 21 Cost. art. 844 c.c.
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