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148924
IDG821200910
82.12.00910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Milioni Mario
Sull' obbligo del comune alla restituzione degli "oneri Bucalossi" in caso di mancata utilizzazione della concessione
Riv. giur. edil., an. 25 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 97-108
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18220; D241
Vengono chiarite le ragioni per cui, in caso di mancata utilizzazione della concessione edilizia, il Comune ha l' obbligo di restituire il contributo di urbanizzazione. Attraverso il richiamo della Commissione speciale 1/81, e della giurisprudenza, la relazione analizza la natura giuridica degli oneri-Bucalossi, pervenendo alla conclusione che in questo caso si e' in presenza di un tributo e non di un corrispettivo per l' uso di beni demaniali. Dal sistema della l. 28 gennaio 1977, n. 10 (artt. 3, 5, II,) risulta, come ha osservato la Commissione, che il presupposto di fatto del contributo e' la concreta attivita' di costruzione e non il rilascio della concessione. Per cui, quando per qualsiasi motivo non si ha concreta attivita' di trasformazione edilizia, la somma versata deve essere restituita.
art. 3 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 5 l. 28 gennaio 1977, n. 10 TAR PI 24 giugno 1980, n. 534 art. 53 Cost. art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641
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