| 148927 | |
| IDG821200924 | |
| 82.12.00924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Bartole Sergio
| |
| Istituzioni e attivita' sportive nelle regioni ad autonomia ordinaria
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 255-274
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18302; D18303; D18304; D031
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. mette in rilievo le difficolta' normative e politiche che le
regioni a statuto ordinario hanno dovuto fronteggiare nel tentativo
di sviluppare un' organica azione di governo delle attivita'
sportive. Infatti, in mancanza di una disciplina organica del settore
e di fronte alla concentrazione di poteri nelle mani del C.O.N.I.,
gli interventi regionali nel settore sono finiti inevitabilmente a
rimorchio della politica nazionale dello sport, gestita dal C.O.N.I..
L' A. svolge poi un esame delle vicende legislative e
giurisprudenziali inerenti alla struttura ed alle competenze del
C.O.N.I. e delle federazioni sportive ed ai reciproci rapporti fra
questi enti, mettendo in luce l' esistenza di una rete di rapporti e
di vincoli tali da consentire al comitato olimpico di affermare nel
settore un monopolio di fatto. La norma che ha dato l' avvio al
processo di ridimensionamento dei poteri del C.O.N.I. e che ha
costituito la premessa per un reale e concreto pluralismo e' stato l'
art. 56 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, grazie al quale le regioni
vengono messe in condizione di darsi una politica dello sport, da un
lato, attraverso la promozione di attivita' sportive e, dall' altro,
tramite la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature, mentre
l' intervento del C.O.N.I. viene limitato alla sola consulenza
tecnica per gli impianti e le attrezzature. L' A. mette in rilievo
come tuttavia la delimitazione dell' ambito operativo del comitato
olimpico in rapporto allo spazio di competenza riservato alle regioni
non sia affatto chiara anche dopo l' entrata in vigore della l. 23
marzo 1981, n. 91 che all' art. 2 ha riportato sotto l' esclusivo
controllo del C.O.N.I. tutto il professionismo sportivo; resta
infatti aperta la questione sulla delimitazione di competenze fra
regioni e comitato olimpico nel settore delle attivita' agonistiche.
L' A. basandosi sul collegamento del C.O.N.I. con il Comitato
Olimpico Internazionale, sostiene che le attivita' agonistiche che
tuttora rientrano sotto il controllo dell' ente nazionale siano
quelle suscettibili di approdare, attraverso una serie di livelli, a
manifestazioni sportive internazionali; sulla sfera residuale di
attivita' si potranno esercitare le attribuzioni delle regioni.
Successivamente l' A. svolge una critica delle leggi regionali in
materia sportiva sostenendo che con esse non si e' tentato un
distacco dal condizionamento del C.O.N.I. e neanche una
identificazione dei destinatari dei contributi regionali, ma si e'
consentita una compresenza di iniziative regionali e del C.O.N.I.
nello stesso ambito.
| |
| art. 56 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
art. 60 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
l. 23 marzo 1981, n. 91
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |