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148927
IDG821200924
82.12.00924 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bartole Sergio
Istituzioni e attivita' sportive nelle regioni ad autonomia ordinaria
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 255-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18302; D18303; D18304; D031
L' A. mette in rilievo le difficolta' normative e politiche che le regioni a statuto ordinario hanno dovuto fronteggiare nel tentativo di sviluppare un' organica azione di governo delle attivita' sportive. Infatti, in mancanza di una disciplina organica del settore e di fronte alla concentrazione di poteri nelle mani del C.O.N.I., gli interventi regionali nel settore sono finiti inevitabilmente a rimorchio della politica nazionale dello sport, gestita dal C.O.N.I.. L' A. svolge poi un esame delle vicende legislative e giurisprudenziali inerenti alla struttura ed alle competenze del C.O.N.I. e delle federazioni sportive ed ai reciproci rapporti fra questi enti, mettendo in luce l' esistenza di una rete di rapporti e di vincoli tali da consentire al comitato olimpico di affermare nel settore un monopolio di fatto. La norma che ha dato l' avvio al processo di ridimensionamento dei poteri del C.O.N.I. e che ha costituito la premessa per un reale e concreto pluralismo e' stato l' art. 56 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, grazie al quale le regioni vengono messe in condizione di darsi una politica dello sport, da un lato, attraverso la promozione di attivita' sportive e, dall' altro, tramite la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature, mentre l' intervento del C.O.N.I. viene limitato alla sola consulenza tecnica per gli impianti e le attrezzature. L' A. mette in rilievo come tuttavia la delimitazione dell' ambito operativo del comitato olimpico in rapporto allo spazio di competenza riservato alle regioni non sia affatto chiara anche dopo l' entrata in vigore della l. 23 marzo 1981, n. 91 che all' art. 2 ha riportato sotto l' esclusivo controllo del C.O.N.I. tutto il professionismo sportivo; resta infatti aperta la questione sulla delimitazione di competenze fra regioni e comitato olimpico nel settore delle attivita' agonistiche. L' A. basandosi sul collegamento del C.O.N.I. con il Comitato Olimpico Internazionale, sostiene che le attivita' agonistiche che tuttora rientrano sotto il controllo dell' ente nazionale siano quelle suscettibili di approdare, attraverso una serie di livelli, a manifestazioni sportive internazionali; sulla sfera residuale di attivita' si potranno esercitare le attribuzioni delle regioni. Successivamente l' A. svolge una critica delle leggi regionali in materia sportiva sostenendo che con esse non si e' tentato un distacco dal condizionamento del C.O.N.I. e neanche una identificazione dei destinatari dei contributi regionali, ma si e' consentita una compresenza di iniziative regionali e del C.O.N.I. nello stesso ambito.
art. 56 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 60 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 23 marzo 1981, n. 91
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