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| IDG821200925 | |
| 82.12.00925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gizzi Elio
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| Considerazioni sull' impugnabilita' al Consiglio di Stato delle
decisioni della sezione autonoma del T.A.R. di Bolzano
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| Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 281-305
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15301; D1531
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| L' A. esamina tre casi controversi in cui si e' messa in dubbio l'
impugnabilita' al consiglio di Stato delle decisioni della Sezione
Autonoma del TAR di Bolzano sulla base della considerazione della
natura politica di tali questioni. La prima ipotesi e' quella
contemplata dall' art 19 T.U. Statuto Trentino Alto Adige, che
prevede il ricorso del genitore alla Sezione Autonoma contro il
diniego di iscrizione dell' alunno in una delle scuole della
Provincia di Bolzano. A parere dell' A. non si tratta di un ricorso
avulso dall' ordinario sistema di tutela giurisdizionale: e' quindi
ammissibile l' appello al Consiglio di Stato. La seconda ipotesi e'
quella relativa all' impugnazione del provvedimento con cui il
Consiglio Provinciale accerta la maggiore rappresentantivita' della
confederazione in cui confluiscono le associazioni sindacali dei
lavoratori di lingua latina e tedesca ai fini della partecipazione
agli organi collegiali della pubblica amministrazione, prevista dall'
art. 9 d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58. Anche in questo caso per l' A.
non c' e' motivo per escludere l' appellabilita' al Consiglio di
Stato della decisione della Sezione Autonoma di Bolzano. La terza
ipotesi e' quella prevista dall' art. 92 T.U. Statuto che attribuisce
ai consiglieri regionali e provinciali e ai consiglieri dei comuni
della provincia diBolzano la legittimazione a ricorrere alla sezione
autonoma per denunciare atti di enti od organi aventi sede nella
regione lesivi del principio di parita' dei cittadini in quanto
appartenenti ad un gruppo linguistico. Il fatto che il ricorso sia
proponibile da un soggetto diverso dal titolare dell' interesse leso
non altera per l' A. la struttura del giudizio che riveste carattere
giuridico ed ha per oggetto l' esame della legittimita' dell' atto
impugnato. L' A. confuta poi gli altri due argomenti opposti al fine
di escludere l' impugnabilita' al Cons. di Stato delle decisioni
della Sezione Autonoma nei tre casi esposti: la composizione mista e
paritetica della sezione stessa (art. 91 T.U. Statuto) ed il sistema
di votazione per quanto riguarda i ricorsi di cui all' art. 92 T.U.
Statuti. L' A. esamina poi l' art. 93 T.U. Statuto il quale prevede
la necessaria presenza di un consigliere di lingua tedesca nella
sezione del Consiglio di Stato che sia investita del giudizio di
appello su una decisione della sezione autonoma e conclude confutando
la tesi di coloro che hanno proposto di demandare la cognizione dei
giudizi di appello sulle decisioni della sezione autonoma ad una
sezione del Consiglio di Stato che sia costituita in modo paritetico.
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| art. 19 comma 3 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670
art. 90 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670
art. 84 comma 5 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670
art. 91 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670
art. 92 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670
art. 93 d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670
art. 9 d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58
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