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148929
IDG821200926
82.12.00926 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mor Gianfranco
L' uso ufficiale della lingua di una "minoranza riconosciuta": il caso della minoranza slovena
nota a C. Cost. 11 febbraio 1982, n. 28
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 389-400
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D03202
L' A. mette in rilievo come le minoranze di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia sollecitino da tempo l' emanazione di una legge statale che abbia contenuti analoghi alle discipline vigenti in Valle d' Aosta ed in provincia di Bolzano, applicabile uniformemente nelle tre province della regione, e come in mancanzadi tale legge la sentenza della C. Cost. svolga un ruolo di supplenza. Dopo un esame puntuale della motivazione della sentenza l' A. mette in rilievo come essa dichiarando la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 137 c.p.p. comma 1 e 3 in relazione agli artt. 3 e 6 Cost. ed all' art. 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in quanto tale norma non si applica alle minoranze linguistiche riconosciute, non riguardi l' uso ufficiale di una lingua diversa da parte di chi non sappia esprimersi in italiano: questo diritto e' sancito infatti, almeno nel processo penale, per qualunque individuo dall' art. 326 c.p.p.. La tutela delle minoranze, come riconosciuta dalla Corte, e' molto piu' ampia ed investe l' uso normale della lingua madre nella comunita'. Di conseguenza l' A. afferma che, a suo parere, il diritto degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di usare la lingua materna e di ricevere risposta dalle autorita' in tale lingua si deve intendere applicabile a qualsiasi pubblico ufficio e non soltanto a quelli giurisdizionali.
art. 3 Cost. art. 6 Cost. art. 137 comma 1 c.p.p. art. 137 comma 3 c.p.p. art. 3 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1
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