| La sentenza in esame stabilisce che il potere attribuito dall' art. 1
d.l. 648/1976 al Commissario Straordinario del Governo nel Friuli di
assumere provvedimenti anche in deroga alle norme vigenti e con il
rispetto dei principi generali dell' ordinamento deve essere
qualificato come potere di emanare ordinanze di necessita' e che tale
potere non e' stato limitato dalla legge alle sole esigenze di prima
emergenza, ma e' stato attribuito anche con riferimento alla fase
successiva della ripresa delle zone sinistrate. La sentenza
stabilisce inoltre che il principio del contraddittorio con la
proprieta' nelle procedure ablative, il principio della previa
redazione dello stato di consistenza ai fini dell' occupazione d'
urgenza, il principio della motivazione dei provvedimenti di deroga a
strumenti urbanistici non possono essere qualificati come principi
generali dell' ordinamento giuridico e che quindi e' pienamente
legittima l' ordinanza di occupazione d' urgenza emanata dal
Commissario Straordinario in deroga alle vigenti disposizioni
urbanistiche. L' A., dopo aver riconosciuto che i provvedimenti
adottati dal Commissario Straordinario sono pienamente legittimi,
poiche' fondati su norme che deliberatamente prevedono questi ampi
spazi di intervento, sottolinea come, tuttavia, nel nostro
ordinamento troppo spesso il ricorso, pur fondato, a poteri
straordinari tenda a coprire l' inefficienza usuale degli organi a
cui spetta l' esercizio ordinario del potere. E' infatti importante
chiarire, a suo parere, come si voglia approfittare di situazioni di
particolare disagio per risolvere con mezzi eccezionalmente
derogatori anche una serie di problemi del tutto estranei alle
calamita' verificatesi. L' A. mette successivamente in rilievo come
ne' il ricorrente ne' il tribunale abbiano messo in dubbio il
carattere normativo dell' atto impugnato, mentre a suo parere la
questione avrebbe dovuto essere chiarita e approfondita. Egli nota,
infatti, come nella sua attivita' il Commissario Straordinario molto
spesso abbia fatto ricorso, piuttosto che a provvedimenti puntuali,
di cui fosse direttamente responsabile a livello politico e
amministrativo, ad atti generali tendenti ad autorizzare altri ad
emanare provvedimenti derogatori.
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