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148930
IDG821200927
82.12.00927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Severo Severi Fabio
Poteri straordinari e principi dell' ordinamento
nota a TAR FV 6 maggio 1981, n. 116
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 465-476
D13130
La sentenza in esame stabilisce che il potere attribuito dall' art. 1 d.l. 648/1976 al Commissario Straordinario del Governo nel Friuli di assumere provvedimenti anche in deroga alle norme vigenti e con il rispetto dei principi generali dell' ordinamento deve essere qualificato come potere di emanare ordinanze di necessita' e che tale potere non e' stato limitato dalla legge alle sole esigenze di prima emergenza, ma e' stato attribuito anche con riferimento alla fase successiva della ripresa delle zone sinistrate. La sentenza stabilisce inoltre che il principio del contraddittorio con la proprieta' nelle procedure ablative, il principio della previa redazione dello stato di consistenza ai fini dell' occupazione d' urgenza, il principio della motivazione dei provvedimenti di deroga a strumenti urbanistici non possono essere qualificati come principi generali dell' ordinamento giuridico e che quindi e' pienamente legittima l' ordinanza di occupazione d' urgenza emanata dal Commissario Straordinario in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. L' A., dopo aver riconosciuto che i provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario sono pienamente legittimi, poiche' fondati su norme che deliberatamente prevedono questi ampi spazi di intervento, sottolinea come, tuttavia, nel nostro ordinamento troppo spesso il ricorso, pur fondato, a poteri straordinari tenda a coprire l' inefficienza usuale degli organi a cui spetta l' esercizio ordinario del potere. E' infatti importante chiarire, a suo parere, come si voglia approfittare di situazioni di particolare disagio per risolvere con mezzi eccezionalmente derogatori anche una serie di problemi del tutto estranei alle calamita' verificatesi. L' A. mette successivamente in rilievo come ne' il ricorrente ne' il tribunale abbiano messo in dubbio il carattere normativo dell' atto impugnato, mentre a suo parere la questione avrebbe dovuto essere chiarita e approfondita. Egli nota, infatti, come nella sua attivita' il Commissario Straordinario molto spesso abbia fatto ricorso, piuttosto che a provvedimenti puntuali, di cui fosse direttamente responsabile a livello politico e amministrativo, ad atti generali tendenti ad autorizzare altri ad emanare provvedimenti derogatori.
art. 1 d.l. 18 settembre 1976, n. 648
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