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148931
IDG821200929
82.12.00929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gittardi Claudio
Silenzio-rifiuto sulla domanda di concessione edilizia e termine per il ricorso
nota a TAR LO sez. Brescia 23 giugno 1981, n. 285
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 447-455
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18220; D15306
Con la sentenza annotata il TAR della Lombardia ha disposto che il ricorso volto ad ottenre l' accertamento dell' obbligo del sindaco di provvedere su un' istanza di concessione edilizia non e' assoggettato al termine di decadenza di 60 giorni dalla formazione del silenzio rifiuto, ma puo' essere esperito finche' permanga in capo al sindaco il potere-dovere in merito all' istanza. L' A. mette in rilievo come il giudizio messo in moto dal privato per ottenere l' attivazione dell' autorita' amministrativa sia diretto all' accertamento dell' inadempimento di un obbligo giuridico a provvedere e non all' annullamento di un atto implicito di diniego. Egli si schiera dunque a favore del nuovo orientamento giurisprudenziale che costruisce il silenzio amministrativo in termini di inerzia: il permanere di tale inerzia autorizza di per se' la proposizione del ricorso al di fuori dei termini processuali di decadenza, poiche' la formazione legale del silenzio-rifiuto non equivale a chiusura sostanziale del procedimento amministrativo, ma rappresenta solo il termine iniziale per la proposizione del gravame. Lo sforzo interpretativo operato in tal modo pare all' A. un utile correttivo alla carenza di strumenti giurisdizionali attivabili nell' ipotesi di mancata emanazione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privata in un sistema nato e cresciuto quale giurisdizione di annullamento degli interventi pubblici ablatori. A suo parere infatti l' unica soluzione per ovviare a tale carenza e' quella di giungere all' emanazione di una sentenza che non si esaurisca nell' annullamento del silenzio amministrativo ma che, una volta accertata l' esistenza dell' obbligo dell' amministrazione, tenda a stabilirne positivamente il contenuto ed a produrre immediatamente gli effetti dell' atto amministrativo dovuto ma non emanato. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sia l' inerzia della pubblica amministrazione, la peculiarita' della richiesta di giustizia rivolta dal cittadino (accertamento dell' inadempimento) giustifica pienamente alcune correzioni ai congegni del processo amministrativo: l' A. appoggia dunque incondizionatamente la scelta del TAR lombardo.
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 Cons. Stato ad. plen. 10 marzo 1978, n. 10
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