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| IDG821200929 | |
| 82.12.00929 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gittardi Claudio
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| Silenzio-rifiuto sulla domanda di concessione edilizia e termine per
il ricorso
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| nota a TAR LO sez. Brescia 23 giugno 1981, n. 285
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| Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 447-455
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D18220; D15306
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| Con la sentenza annotata il TAR della Lombardia ha disposto che il
ricorso volto ad ottenre l' accertamento dell' obbligo del sindaco di
provvedere su un' istanza di concessione edilizia non e' assoggettato
al termine di decadenza di 60 giorni dalla formazione del silenzio
rifiuto, ma puo' essere esperito finche' permanga in capo al sindaco
il potere-dovere in merito all' istanza. L' A. mette in rilievo come
il giudizio messo in moto dal privato per ottenere l' attivazione
dell' autorita' amministrativa sia diretto all' accertamento dell'
inadempimento di un obbligo giuridico a provvedere e non all'
annullamento di un atto implicito di diniego. Egli si schiera dunque
a favore del nuovo orientamento giurisprudenziale che costruisce il
silenzio amministrativo in termini di inerzia: il permanere di tale
inerzia autorizza di per se' la proposizione del ricorso al di fuori
dei termini processuali di decadenza, poiche' la formazione legale
del silenzio-rifiuto non equivale a chiusura sostanziale del
procedimento amministrativo, ma rappresenta solo il termine iniziale
per la proposizione del gravame. Lo sforzo interpretativo operato in
tal modo pare all' A. un utile correttivo alla carenza di strumenti
giurisdizionali attivabili nell' ipotesi di mancata emanazione di
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privata in un sistema
nato e cresciuto quale giurisdizione di annullamento degli interventi
pubblici ablatori. A suo parere infatti l' unica soluzione per
ovviare a tale carenza e' quella di giungere all' emanazione di una
sentenza che non si esaurisca nell' annullamento del silenzio
amministrativo ma che, una volta accertata l' esistenza dell' obbligo
dell' amministrazione, tenda a stabilirne positivamente il contenuto
ed a produrre immediatamente gli effetti dell' atto amministrativo
dovuto ma non emanato. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui oggetto
del giudizio sia l' inerzia della pubblica amministrazione, la
peculiarita' della richiesta di giustizia rivolta dal cittadino
(accertamento dell' inadempimento) giustifica pienamente alcune
correzioni ai congegni del processo amministrativo: l' A. appoggia
dunque incondizionatamente la scelta del TAR lombardo.
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| art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
Cons. Stato ad. plen. 10 marzo 1978, n. 10
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