| Con la sentenza annotata il TAR del Friuli Venezia Giulia ha
stabilito che, in mora di adozione del piano comunale di sviluppo e
di adeguamento della rete di vendita, i Comuni possono
predeterminare, con regolamento indipendente, la fissazione delle
superfici minime degli esercizi di vendita, quale criterio da
adottare per il rilascio delle autorizzazioni commerciali. Tale
facolta' e' riconosciuta in base al disposto dell' art. 43 della l.
11 giugno 1971, n. 426 che prevede, nel periodo transitorio, il
rilascio dell' autorizzazione in osservanza dei criteri generali
fissati dagli artt. 11 (che indica le finalita' a cui il piano deve
rispondere) e 12 (che delinea i tratti essenziali del piano). L' A.
delinea i tre indirizzi che si sono formati nella giurisprudenza dei
TAR riguardo alla questione oggetto della sentenza: a) il primo
indirizzo e' quello espresso dalla sentenza stessa; b) il secondo
indirizzo nega che i Consigli Comunali possano predeterminare singoli
criteri programmatici svincolati dallo strumento pianificatorio; c)
il terzo indirizzo costituisce una posizione intermedia in quanto,
pur negando in linea generale la possibilita' del Comune di
prederminare le superfici minime, ne giustifica la fissazione nei
casi in cui esista un esauriente motivazione circa il pregiudizio che
l' esiguita' del locale puo' recare al pubblico interesse. L' A.,
dopo aver rilevato come soltanto il piano costituisca un riferimento
idoneo a verificare la rispondenza dell' iniziativa economica privata
all' utilita' sociale, riconosce che tuttavia la sentenza in esame
esprime una preoccupazione degna di rilievo: che cioe', nel silenzio
dell' art. 43 sulla creazione di strumenti momentaneamente
sostitutivi del piano, la determinazione delle superfici minime puo'
rappresentare un seppur minimo limite alla discrezionalita' delle
decisioni di rilascio. Nonostante questo l' A. non ritiene che tale
giustificazione sia sufficiente: infatti la fissazione delle
superfici minime con regolamento indipendente costituisce, nell'
ambito di quanto previsto dall' art. 12, uno solo dei tanti elementi
che devono essere valutati ai fini dell' elaborazione del piano. Si
tratterebbe dunque, a parere dell' A. di una inadeguata anticipazione
dello strumento programmatorio che, oltretutto, rischierebbe di
assumere carattere definitivo.
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