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148936
IDG821200934
82.12.00934 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgonovo Donata
Autorizzazioni commerciali: la predeterminazione dei criteri in mora di adozione dei piani commerciali
nota a TAR FV 11 febbraio 1981, n. 23
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 456-463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1811; D12002
Con la sentenza annotata il TAR del Friuli Venezia Giulia ha stabilito che, in mora di adozione del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, i Comuni possono predeterminare, con regolamento indipendente, la fissazione delle superfici minime degli esercizi di vendita, quale criterio da adottare per il rilascio delle autorizzazioni commerciali. Tale facolta' e' riconosciuta in base al disposto dell' art. 43 della l. 11 giugno 1971, n. 426 che prevede, nel periodo transitorio, il rilascio dell' autorizzazione in osservanza dei criteri generali fissati dagli artt. 11 (che indica le finalita' a cui il piano deve rispondere) e 12 (che delinea i tratti essenziali del piano). L' A. delinea i tre indirizzi che si sono formati nella giurisprudenza dei TAR riguardo alla questione oggetto della sentenza: a) il primo indirizzo e' quello espresso dalla sentenza stessa; b) il secondo indirizzo nega che i Consigli Comunali possano predeterminare singoli criteri programmatici svincolati dallo strumento pianificatorio; c) il terzo indirizzo costituisce una posizione intermedia in quanto, pur negando in linea generale la possibilita' del Comune di prederminare le superfici minime, ne giustifica la fissazione nei casi in cui esista un esauriente motivazione circa il pregiudizio che l' esiguita' del locale puo' recare al pubblico interesse. L' A., dopo aver rilevato come soltanto il piano costituisca un riferimento idoneo a verificare la rispondenza dell' iniziativa economica privata all' utilita' sociale, riconosce che tuttavia la sentenza in esame esprime una preoccupazione degna di rilievo: che cioe', nel silenzio dell' art. 43 sulla creazione di strumenti momentaneamente sostitutivi del piano, la determinazione delle superfici minime puo' rappresentare un seppur minimo limite alla discrezionalita' delle decisioni di rilascio. Nonostante questo l' A. non ritiene che tale giustificazione sia sufficiente: infatti la fissazione delle superfici minime con regolamento indipendente costituisce, nell' ambito di quanto previsto dall' art. 12, uno solo dei tanti elementi che devono essere valutati ai fini dell' elaborazione del piano. Si tratterebbe dunque, a parere dell' A. di una inadeguata anticipazione dello strumento programmatorio che, oltretutto, rischierebbe di assumere carattere definitivo.
art. 12 l. 11 giugno 1971, n. 426 art. 43 l. 11 giugno 1971, n. 426
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