Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148937
IDG821200935
82.12.00935 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gerola Luisa
Designazione sindacale e discrezionalita' del comune nella nomina della commissione per il commercio
nota a TAR ER 5 novembre 1981, n. 464
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 477-485
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1811; D12002
La sentenza annotata ha dichiarato illegittima per carenza di motivazione la deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini che, in sede di rinnovo della commissione consultiva per il commercio prevista dall' art. 15 l. 426/1971 aveva assegnato tutti i posti disponibili per i rappresentanti di categoria a rappresentanti di una sola organizzazione. La sentenza ha inoltre stabilito che gli accordi fra organizzazioni di categoria per l' assegnazione di posti nella suddetta commissione sono irrilevanti per il comune. A parere dell' A. nel caso di specie i limiti all' azione del Comune non discendono dalla disciplina specifica in materia di commercio, ma dal principio costituzionale di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e, a tal proposito, cita la sentenza 13 marzo 1966, n. 25 della C. Cost. in cui si e' sancito l' obbligo in capo alla amministrazione nominante di predisporre un sistema che assicuri la parita' fra i gruppi sociali operanti nel settore ai fini di garantire l' imparzialita' amministrativa di cui all' art. 97 Cost.. L' A. ricorda inoltre come in tale sentenza la C. Cost. abbia legittimato gli accordi fra associazioni sindacali di categoria finalizzati ad una piu' ampia ed idonea rappresentativita' in seno agli organi collegiali della pubblica amministrazione. Accogliendo le indicazioni della C. Cost., secondo l' A., si potrebbero privilegiare le organizzazioni minori che, in caso di rigida applicazione del criterio numerico di rapresentativita', non avrebbero mai la possibilita' di essere designate, specialmente quando il posto da coprire sia uno solo, ma si correrebbe anche il rischio di incoraggiare la stipulazione di accordi di comodo fra associazioni scarsamente rappresentative. La soluzione migliore sembra dunque quella di riconoscere al comune un potere discrezionale di valutazione della situazione locale, con l' obbligo di dar conto in motivazione delle ragioni della scelta. In tal modo anche il ricorso al criterio di alternanza, bocciato dalla sentenza annotata, puo', in casi particolari, consentire a tutte le formazioni sociali di portare il proprio contributo di esperienza. Questa impostazione trova, per l' A., conferma anche nella legge: se infatti si fosse voluto imporre rigidamente il criterio numerico di rappresentativita' si sarebbero pre-stabiliti dei meccanismi di ripartizione.
art. 15 l. 11 giugno 1971, n. 426 art. 37 d.m. 14 gennaio 1972 C. Cost. 13 marzo 1966, n. 25
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati