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| IDG821200935 | |
| 82.12.00935 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gerola Luisa
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| Designazione sindacale e discrezionalita' del comune nella nomina
della commissione per il commercio
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| nota a TAR ER 5 novembre 1981, n. 464
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| Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 477-485
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D1811; D12002
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| La sentenza annotata ha dichiarato illegittima per carenza di
motivazione la deliberazione del Consiglio Comunale di Rimini che, in
sede di rinnovo della commissione consultiva per il commercio
prevista dall' art. 15 l. 426/1971 aveva assegnato tutti i posti
disponibili per i rappresentanti di categoria a rappresentanti di una
sola organizzazione. La sentenza ha inoltre stabilito che gli accordi
fra organizzazioni di categoria per l' assegnazione di posti nella
suddetta commissione sono irrilevanti per il comune. A parere dell'
A. nel caso di specie i limiti all' azione del Comune non discendono
dalla disciplina specifica in materia di commercio, ma dal principio
costituzionale di imparzialita' e buon andamento della pubblica
amministrazione e, a tal proposito, cita la sentenza 13 marzo 1966,
n. 25 della C. Cost. in cui si e' sancito l' obbligo in capo alla
amministrazione nominante di predisporre un sistema che assicuri la
parita' fra i gruppi sociali operanti nel settore ai fini di
garantire l' imparzialita' amministrativa di cui all' art. 97 Cost..
L' A. ricorda inoltre come in tale sentenza la C. Cost. abbia
legittimato gli accordi fra associazioni sindacali di categoria
finalizzati ad una piu' ampia ed idonea rappresentativita' in seno
agli organi collegiali della pubblica amministrazione. Accogliendo le
indicazioni della C. Cost., secondo l' A., si potrebbero privilegiare
le organizzazioni minori che, in caso di rigida applicazione del
criterio numerico di rapresentativita', non avrebbero mai la
possibilita' di essere designate, specialmente quando il posto da
coprire sia uno solo, ma si correrebbe anche il rischio di
incoraggiare la stipulazione di accordi di comodo fra associazioni
scarsamente rappresentative. La soluzione migliore sembra dunque
quella di riconoscere al comune un potere discrezionale di
valutazione della situazione locale, con l' obbligo di dar conto in
motivazione delle ragioni della scelta. In tal modo anche il ricorso
al criterio di alternanza, bocciato dalla sentenza annotata, puo', in
casi particolari, consentire a tutte le formazioni sociali di portare
il proprio contributo di esperienza. Questa impostazione trova, per
l' A., conferma anche nella legge: se infatti si fosse voluto imporre
rigidamente il criterio numerico di rappresentativita' si sarebbero
pre-stabiliti dei meccanismi di ripartizione.
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| art. 15 l. 11 giugno 1971, n. 426
art. 37 d.m. 14 gennaio 1972
C. Cost. 13 marzo 1966, n. 25
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