| Con la sentenza annotata la C. Cost. ha dichiarato l' illegittimita'
costituzionale dell' art. 6 l.r. della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20
e degli artt. 7 e 22 della l.r. del Trentino Alto Adige 24 giugno
1957, n. 11, di referendum regionale ad una sezione della Corte di
Appello, costituita in ufficio per il referendum, per violazione
della riserva di legge statale posta dall' art. 108 della Cost. in
tema di ordinamento giudiziario. Innanzitutto l' A. rimprovera alla
C. Cost. di non aver evidenziato la doppia natura del giudizio sull'
ammissibilita' di un referendum, che e' costituito, da una parte,
dall' esame relativo all' appartenenza o meno delle disposizioni
sottoposte a referendum alla categoria di leggi a questo sottratte e,
dall' altra, dalla valutazione sulla legittimita' costituzionale
della richiesta di referendum nella sua concreta formulazione. A
parere dell' A. i legislatori regionali avrebbero dovuto attribuire
il primo tipo di giudizio alla Corte di Cassazione, organo supremo di
interpretazione della legge, istituzionalmente dotato di compiti di
nomofilachia da cui le regioni, come qualunque altro ente o cittadino
hanno diritto di ottenere una pronuncia definitiva, senza per questo
violare l' art. 108 Cost.. Quindi, secondo l' A., se arbitraria e'
stata la scelta delle leggi regionali per le Corti d' Appello, non c'
e' stata tuttavia alcuna arbitraria interferenza delle regioni nella
struttura e nelle funzioni dell' ordinamento giudiziario, poiche' con
le norme in questione ci si limita ad avvalersi dell' istituzionale
funzione della magistratura che e' quella di interpretare le leggi
ordinarie. Inoltre, a parere dell' A., la Corte Costituzionale
avrebbe dovuto stabilire che invece il giudizio di costituzionalita'
intrinseca della proposta refendaria spetta istituzionalmente a se
stessa, in quanto esso consiste in una verifica della richiesta con
parametri costituzionali e l' interpretazione e l' applicazione
vincolante e diretta erga omnes delle norme costituzionali e'
funzione rimessa esclusivamente alla Corte Costituzionale.
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