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148938
IDG821200936
82.12.00936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Volpe Giuseppe
Il giudizio sull' ammissibilita' dei referendum regionali
nota a C. Cost. 16 febbraio 1982, n. 43
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 420-441
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D021030
Con la sentenza annotata la C. Cost. ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 6 l.r. della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 e degli artt. 7 e 22 della l.r. del Trentino Alto Adige 24 giugno 1957, n. 11, di referendum regionale ad una sezione della Corte di Appello, costituita in ufficio per il referendum, per violazione della riserva di legge statale posta dall' art. 108 della Cost. in tema di ordinamento giudiziario. Innanzitutto l' A. rimprovera alla C. Cost. di non aver evidenziato la doppia natura del giudizio sull' ammissibilita' di un referendum, che e' costituito, da una parte, dall' esame relativo all' appartenenza o meno delle disposizioni sottoposte a referendum alla categoria di leggi a questo sottratte e, dall' altra, dalla valutazione sulla legittimita' costituzionale della richiesta di referendum nella sua concreta formulazione. A parere dell' A. i legislatori regionali avrebbero dovuto attribuire il primo tipo di giudizio alla Corte di Cassazione, organo supremo di interpretazione della legge, istituzionalmente dotato di compiti di nomofilachia da cui le regioni, come qualunque altro ente o cittadino hanno diritto di ottenere una pronuncia definitiva, senza per questo violare l' art. 108 Cost.. Quindi, secondo l' A., se arbitraria e' stata la scelta delle leggi regionali per le Corti d' Appello, non c' e' stata tuttavia alcuna arbitraria interferenza delle regioni nella struttura e nelle funzioni dell' ordinamento giudiziario, poiche' con le norme in questione ci si limita ad avvalersi dell' istituzionale funzione della magistratura che e' quella di interpretare le leggi ordinarie. Inoltre, a parere dell' A., la Corte Costituzionale avrebbe dovuto stabilire che invece il giudizio di costituzionalita' intrinseca della proposta refendaria spetta istituzionalmente a se stessa, in quanto esso consiste in una verifica della richiesta con parametri costituzionali e l' interpretazione e l' applicazione vincolante e diretta erga omnes delle norme costituzionali e' funzione rimessa esclusivamente alla Corte Costituzionale.
art. 6 l.r. SA 17 maggio 1957, n. 20 art. 7 l.r. TA 24 giugno 1957, n. 11 art. 22 l.r. TA 24 giugno 1957, n. 11 art. 111 comma 2 Cost. art. 111 comma 3 Cost.
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