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148939
IDG821200937
82.12.00937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bardusco Aldo
Discussioni e pronunce sul procedimento cautelare amministrativo e sull' efficacia delle sospensive
nota a C. Cost. 1 febbraio 1982, n. 8
Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 369-387
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15306
Con la sentenza annotata la C. Cost. ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 5 ult. co. della l. 1/1978 che esclude in talune ipotesi l' appellabilita' delle ordinanze in tema di sospensione dell' esecuzione dell' altro amministrativo impugnato, poiche' il principio del doppio grado di giurisdizione nella giustizia amministrativa ha rilevanza costituzionale e si estende anche ai procedimenti cautelari. La corte ha poi dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale del penultimo comma della norma citata, che in talune ipotesi limita a sei mesi l' efficacia delle ordinanze dei T.A.R. di sospensione dell' esecuzione dei provvedimenti impugnati. L' A. ricorda come l' ammissibilita' dell' appello contro le ordinanze sulle sospensive sia stata definitivamente sancita, dopo una lunga attivita' giurisprudenziale, dall' Adunanza Plenaria del consiglio di Stato con l' ordinanza 20 gennaio 1978, n. 1, nonostante che l' art. 28, comma 2, della l. 1034/1971, stabilisca il contrario. Egli sottolinea inoltre come con la sentenza annotata la C. Cost. abbia dovuto aggirare la propria precedente pronuncia del 15 aprile 1981, n. 62 in cui aveva negato la costituzionalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione del processo amministrativo. Per quanto riguarda la seconda parte della sentenza, l' A. critica l' impostazione semplicistica della C. Cost. che ha ritenuto il tempo di sei mesi congruo ed efficace in relazione con la drata normale di un processo amministrativo, tradendo, con un' argomentazione cosi' avulsa dalla realta' giudiziaria italiana, la sua volonta' di scaricare sulla parte privata gli inevitabili rischi di un processo normalmente molto piu' lungo della durata di efficacia dell' ordinanza di sospensione. L' A. passa successivamente all' esame di due sentenze della Corte di Appello di Milano, la n. 1933 del 20 ottobre 1981 e la 1934 del 18 dicembre 1981, che hanno affrontato la questione relativa al momento da cui deve ritenersi operante la sospensione dell' atto impugnato, risolvendola nel senso che gli effetti dell' ordinanza di sospensione, in quanto intesi a paralizzare l' esecutorieta' iniziale del provvedimento impugnato e ad evitare il pregiudizio irreparabile passibile di scaturire dalla sua osservanza, non possono non retroagire al momento dell' emanazione dell' atto. L' A. che approva completamente la posizione della C. d' Appello, conclude affermando che, posta l' irretroattivita' della pronuncia di sospensione, ne consegue l' obbligo della pubblica amministrazione di rimuovere gli effetti del provvedimento, prodottisi prima dell' ordinanza.
art. 5 comma 4 l. 3 gennaio 1978, n. 1 art. 5 comma 5 l. 3 gennaio 1978, n. 1 C. Cost. 15 aprile 1981, n. 62 ord. Cons. Stato ad. plen. 20 gennaio 1978, n. 1 ord. TAR LA 5 maggio 1980, n. 371 App. Milano 20 ottobre 1981, n. 1933 App. Milano 18 dicembre 1981, n. 1934
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