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| IDG821200937 | |
| 82.12.00937 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bardusco Aldo
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| Discussioni e pronunce sul procedimento cautelare amministrativo e
sull' efficacia delle sospensive
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| nota a C. Cost. 1 febbraio 1982, n. 8
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| Regioni, an. 10 (1982), fasc. 3, pag. 369-387
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15306
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| Con la sentenza annotata la C. Cost. ha dichiarato l' illegittimita'
dell' art. 5 ult. co. della l. 1/1978 che esclude in talune ipotesi
l' appellabilita' delle ordinanze in tema di sospensione dell'
esecuzione dell' altro amministrativo impugnato, poiche' il principio
del doppio grado di giurisdizione nella giustizia amministrativa ha
rilevanza costituzionale e si estende anche ai procedimenti
cautelari. La corte ha poi dichiarato infondata la questione di
legittimita' costituzionale del penultimo comma della norma citata,
che in talune ipotesi limita a sei mesi l' efficacia delle ordinanze
dei T.A.R. di sospensione dell' esecuzione dei provvedimenti
impugnati. L' A. ricorda come l' ammissibilita' dell' appello contro
le ordinanze sulle sospensive sia stata definitivamente sancita, dopo
una lunga attivita' giurisprudenziale, dall' Adunanza Plenaria del
consiglio di Stato con l' ordinanza 20 gennaio 1978, n. 1, nonostante
che l' art. 28, comma 2, della l. 1034/1971, stabilisca il contrario.
Egli sottolinea inoltre come con la sentenza annotata la C. Cost.
abbia dovuto aggirare la propria precedente pronuncia del 15 aprile
1981, n. 62 in cui aveva negato la costituzionalizzazione del
principio del doppio grado di giurisdizione del processo
amministrativo. Per quanto riguarda la seconda parte della sentenza,
l' A. critica l' impostazione semplicistica della C. Cost. che ha
ritenuto il tempo di sei mesi congruo ed efficace in relazione con la
drata normale di un processo amministrativo, tradendo, con un'
argomentazione cosi' avulsa dalla realta' giudiziaria italiana, la
sua volonta' di scaricare sulla parte privata gli inevitabili rischi
di un processo normalmente molto piu' lungo della durata di efficacia
dell' ordinanza di sospensione. L' A. passa successivamente all'
esame di due sentenze della Corte di Appello di Milano, la n. 1933
del 20 ottobre 1981 e la 1934 del 18 dicembre 1981, che hanno
affrontato la questione relativa al momento da cui deve ritenersi
operante la sospensione dell' atto impugnato, risolvendola nel senso
che gli effetti dell' ordinanza di sospensione, in quanto intesi a
paralizzare l' esecutorieta' iniziale del provvedimento impugnato e
ad evitare il pregiudizio irreparabile passibile di scaturire dalla
sua osservanza, non possono non retroagire al momento dell'
emanazione dell' atto. L' A. che approva completamente la posizione
della C. d' Appello, conclude affermando che, posta l'
irretroattivita' della pronuncia di sospensione, ne consegue l'
obbligo della pubblica amministrazione di rimuovere gli effetti del
provvedimento, prodottisi prima dell' ordinanza.
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| art. 5 comma 4 l. 3 gennaio 1978, n. 1
art. 5 comma 5 l. 3 gennaio 1978, n. 1
C. Cost. 15 aprile 1981, n. 62
ord. Cons. Stato ad. plen. 20 gennaio 1978, n. 1
ord. TAR LA 5 maggio 1980, n. 371
App. Milano 20 ottobre 1981, n. 1933
App. Milano 18 dicembre 1981, n. 1934
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