| Nota a sentenza in cui si affronta la tematica, emergente dall' art.
622 c.p.p., in ordine alla "destinazione" delle cose assoggettate a
sequestro per il procedimento penale, appartenenti all' imputato, una
volta che sia intervenuta pronuncia irrevocabile di condanna. La
posizione espressa nella sentenza annotata - secondo cui il vincolo
giuridico esistente sulle cose, delle quali non debba essere ordinata
la confisca, si converte ope legis in quello del sequestro
conservativo penale per garanzia delle obbligazioni civili nascenti
da reato - suscita riserve da parte dell' A., per la quale, invece,
e' maggiormente conforme al sistema ritenere che l' art. 622 c.p.p.
costituisca in pignoramento le cose sequestrate, appartenenti all'
imputato, allorche' viene pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna. Del pari, l' ulteriore assunto contenuto nella sentenza -
alla stregua del quale non e' necessario, perche' siffatta
"conversione" possa operare, che si tratti di cose di accertata
pertinenza al reato secondo verifica da effettuarsi ex post, essendo
sufficiente il mero dato dell' avvenuto assoggettamento al vincolo
per ritenute esigenze del procedimento penale - viene sottoposto a
critica dall' A., in base alla considerazione che un sequestro
attuato su cose risultate, sia pure in un momento successivo alla sua
esecuzione, non pertinenti al reato appare comunque erroneamente
effettuato e, come tale, illegittimo per quanto attiene all' oggetto.
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