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| IDG820900359 | |
| 82.09.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lozzi Gilberto
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| Reato progressivo e "ne bis in idem"
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| nota a Cass. sez. IV pen. 27 giugno 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1236-1255
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D623; D5006; D5014
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| Si premette, anzitutto, come non possa negarsi l' esistenza di un
concorso apparente tra le norme riferibili ai fatti integranti un
reato progressivo. Da cio' non discende, peraltro, l' impossibilita'
di instaurare un nuovo procedimento penale per il reato di omicidio
ove sia gia' intervenuta una sentenza irrevocabile per le lesioni,
posto che il concorso apparente non si e' risolto con l' applicazione
della norma speciale. Occorre stabilire quindi, se in tal caso valga
o no la presclusione processuale stabilita dall' art. 90 c.p.p.. Le
ragioni che escludono la riferibilita' dell' art. 90 al reato
formalmente concorrente con quello gia' giudicato non valgono per il
reato progressivo. Cio' viene desunto da una interpretazione dell'
art. 90 c.p.p. e, piu' in generale, dalla portata del "ne bis in
idem" nel campo del diritto processuale e nel campo del diritto
sostanziale. Nel caso di specie, peraltro, pur riconoscendo che la
preclusione processuale dell' art. 90 opera in tema di reato
progressivo, risultava consentita l' instaurazione di un nuovo
procedimento penale per il reato di omicidio nonostante la presenza
di una sentenza irrevocabile per le lesioni. Cio' in quanto
trattavasi di sentenza istruttoria e l' art. 90 c.p.p. stabilisce
espressamente come eccezione al ne bis in idem processuale la
riapertura dell' istruzione allorquando il giudicato sia dato da una
sentenza istruttoria.
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| art. 90 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 402 c.p.p.
art. 403 c.p.p.
art. 404 c.p.p.
art. 445 c.p.p.
art. 554 n. 1 c.p.p.
art. 579 c.p.p.
art. 15 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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