Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148952
IDG820900359
82.09.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lozzi Gilberto
Reato progressivo e "ne bis in idem"
nota a Cass. sez. IV pen. 27 giugno 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1236-1255
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D623; D5006; D5014
Si premette, anzitutto, come non possa negarsi l' esistenza di un concorso apparente tra le norme riferibili ai fatti integranti un reato progressivo. Da cio' non discende, peraltro, l' impossibilita' di instaurare un nuovo procedimento penale per il reato di omicidio ove sia gia' intervenuta una sentenza irrevocabile per le lesioni, posto che il concorso apparente non si e' risolto con l' applicazione della norma speciale. Occorre stabilire quindi, se in tal caso valga o no la presclusione processuale stabilita dall' art. 90 c.p.p.. Le ragioni che escludono la riferibilita' dell' art. 90 al reato formalmente concorrente con quello gia' giudicato non valgono per il reato progressivo. Cio' viene desunto da una interpretazione dell' art. 90 c.p.p. e, piu' in generale, dalla portata del "ne bis in idem" nel campo del diritto processuale e nel campo del diritto sostanziale. Nel caso di specie, peraltro, pur riconoscendo che la preclusione processuale dell' art. 90 opera in tema di reato progressivo, risultava consentita l' instaurazione di un nuovo procedimento penale per il reato di omicidio nonostante la presenza di una sentenza irrevocabile per le lesioni. Cio' in quanto trattavasi di sentenza istruttoria e l' art. 90 c.p.p. stabilisce espressamente come eccezione al ne bis in idem processuale la riapertura dell' istruzione allorquando il giudicato sia dato da una sentenza istruttoria.
art. 90 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 402 c.p.p. art. 403 c.p.p. art. 404 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 554 n. 1 c.p.p. art. 579 c.p.p. art. 15 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati