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| IDG820900360 | |
| 82.09.00360 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cerri David
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| "Equo canone" e truffa del conduttore
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| nota a Pret. Parma 30 maggio 1980
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1256-1261
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51910; D30640
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| In contrasto con la decisione annotata, dove si ritiene inquadrabile
nella fattispecie della truffa il comportamento del conduttore che
mentisca sul proprio reddito, al fine di ottenere l' applicazione di
un canone di locazione inferiore a quello di legge, osserva che degli
elementi del reato di truffa mancherebbe il requisito dell' idoneita'
della condotta. Invero, perche' sussista tale requisito, si dovrebbe
richiedere che il comportamento menzognero sia tale da impedire al
soggetto passivo una diversa via di formazione della rappresentazione
della realta'. Applicando tale criterio alla fattispecie esaminata,
la responsabilita' penale potrebbe essere affermata solo ove si
ammettesse che il locatore debba attenersi alle dichiarazioni del
conduttore. Una soluzione del genere sarebbe tuttavia contraddetta da
un duplice ordine di motivi. In primo luogo, un riconoscimento della
facolta' di sindacato da parte del locatore scaturirebbe da una serie
di pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato
illegittimi alcuni articoli di leggi vincolistiche, nella parte in
cui non attribuivano al locatore la facolta' di provare che il
conduttore godesse di un reddito superiore a quello risultante dall'
iscrizione nei ruoli dell' imposta complementare. In secondo luogo,
l' onere di attivarsi per accertare la veridicita' della
dichiarazione sarebbe desumibile dal modo di atteggiarsi del "costume
sociale", alla cui stregua devono essere misurati i comportamenti
economici giuridicamente rilevanti. Da questo punto di vista, poiche'
il perdurare della "questione della casa" ha generato un
atteggiamento di conflittualita' tra le parti sociali - che operano
in un clima di reciproca diffidenza - sarebbe da escludere che il
locatore possa e debba accettare senza alcun controllo i dati
comunicatigli dal conduttore, anche nelle ipotesi in cui egli stesso
ne abbia fatta richiesta a quest' ultimo.
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| art. 640 c.p.
l. 27 luglio 1978, n. 392
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