Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148953
IDG820900360
82.09.00360 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerri David
"Equo canone" e truffa del conduttore
nota a Pret. Parma 30 maggio 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 3, pag. 1256-1261
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51910; D30640
In contrasto con la decisione annotata, dove si ritiene inquadrabile nella fattispecie della truffa il comportamento del conduttore che mentisca sul proprio reddito, al fine di ottenere l' applicazione di un canone di locazione inferiore a quello di legge, osserva che degli elementi del reato di truffa mancherebbe il requisito dell' idoneita' della condotta. Invero, perche' sussista tale requisito, si dovrebbe richiedere che il comportamento menzognero sia tale da impedire al soggetto passivo una diversa via di formazione della rappresentazione della realta'. Applicando tale criterio alla fattispecie esaminata, la responsabilita' penale potrebbe essere affermata solo ove si ammettesse che il locatore debba attenersi alle dichiarazioni del conduttore. Una soluzione del genere sarebbe tuttavia contraddetta da un duplice ordine di motivi. In primo luogo, un riconoscimento della facolta' di sindacato da parte del locatore scaturirebbe da una serie di pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli di leggi vincolistiche, nella parte in cui non attribuivano al locatore la facolta' di provare che il conduttore godesse di un reddito superiore a quello risultante dall' iscrizione nei ruoli dell' imposta complementare. In secondo luogo, l' onere di attivarsi per accertare la veridicita' della dichiarazione sarebbe desumibile dal modo di atteggiarsi del "costume sociale", alla cui stregua devono essere misurati i comportamenti economici giuridicamente rilevanti. Da questo punto di vista, poiche' il perdurare della "questione della casa" ha generato un atteggiamento di conflittualita' tra le parti sociali - che operano in un clima di reciproca diffidenza - sarebbe da escludere che il locatore possa e debba accettare senza alcun controllo i dati comunicatigli dal conduttore, anche nelle ipotesi in cui egli stesso ne abbia fatta richiesta a quest' ultimo.
art. 640 c.p. l. 27 luglio 1978, n. 392
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati