| Nel caso di un latitante detenuto all' estero e imputato di reato,
per cui era stato emesso mandato di cattura obbligatorio,
legittimamente si adotta in ordine alle notificazioni il rito
previsto dall' art. 173 c.p.p. e non quello dell' art. 177 bis per l'
imputato all' estero. Cio' premesso si sottolinea come la detenzione
all' estero e la mancata concessione dell' estradizione non facciano
venir meno la latitanza giacche', una volta acquisita (in seguito
alla volontaria sottrazione all' esecuzione di un mandato o ordine),
la qualifica di latitante permane fino all' esecuzione del mandato o
dell' ordine oppure fino a quando si sia realizzata una delle
situazioni di cui all' art. 268 comma 2 c.p.p., senza che possa
richiedersi la persistenza, per tutta la durata della sottrazione
all' esecuzione del mandato o ordine, di quella volontarieta' della
sottrazione stessa, la quale va accertata soltanto nel comportamento
iniziale dell' imputato. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, la
volontarieta' della latitanza e' presunta e, quindi, dev' essere il
latitante a provare l' assenza della volontarieta' stessa. A ben
vedere, pero', piu' che di presunzione di volontarieta' sembra
preferibile parlare di volontarieta' ritenuta sussistente sulla base
di una regola di esperienza. Infine, si rileva la legittimita' della
declaratoria di contumacia dell' imputato latitante detenuto all'
estero. E' pur vero che la Corte Costituzionale ha dichiarato
contrastante con l' art. 3 Cost. l' art. 497 comma 1 c.p.p., nella
parte in cui non prevede come legittimo impedimento della
comparizione in udienza la detenzione all' estero. Peraltro, la
sentenza della Corte concerne una situazione completamente diversa e,
cioe', quella in cui l' imputato detenuto all' estero era un
cittadino italiano e non uno straniero inestradabile ed, inoltre,
trattavasi di un soggetto detenuto all' estero ma non di un detenuto
all' estero latitante.
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