| Dopo avere dato conto dei significati che le diverse dottrine
assegnano ai disvalori dell' azione e dell' evento, l' A. prende
posizione, incentrando la sua analisi sul reato commissivo doloso.
Muovendo dalle funzioni imperativa e valutativa delle norme, si
perviene alla prima conclusione che il disvalore dell' azione
costituisce il cuore dell' illecito penale e che l' azione va intesa
come unita' significante finalistico causale, e quindi come somma di
elementi soggettivi e oggettivi. Con questo risultato e' insieme
rigettata la concezione che definisce il disvalore di azione in
maniera puramente subiettiva come disvalore di intenzione e in questa
forma lo identifica con l' illecito penale. Sulla questione del
contenuto e della portata del disvalore di evento, la risposta parte
dalla distinzione tra l' azione contraria al divieto, conclusa con lo
stadio del tentativo compiuto, e la causazione da essa prodotta dell'
evento tipico. Cosi' vengono giustapposti da una parte l' atto
finalistico e dall' altra il puro decorso di un accadimento causale.
Il requisito dell' adeguatezza dell' azione come presupposto dell'
imputazione oggettiva dell' evento e il requisito del dolo come
presupposto della sua imputazione soggettiva fanno apparire la
causazione dell' evento come opera propria del soggetto; onde questi
giustamente deve rispondere del relativo illecito di evento (che va
oltre il semplice illecito di azione). In questo modo si rileva
sensato riconoscere il disvalore dell' evento come ulteriore aspetto
dell' illecito. La conclusione dell' A. e' che da' risalto nel modo
migliore alla struttura complessa dell' illecito penale una
prospettiva che abbracci l' illecito sotto il duplice profilo di un
disvalore di azione comprendente la parte oggettiva e quella
soggettiva dell' atto, e di un disvalore di evento relativamente
autonomo rispetto al primo. L' A. si rivolge quindi alla teoria dell'
esclusione dell' illecito, dove e' d' importanza fondamentale la
polarita' del concetto di reato risultante dal confronto tra soggetto
agente e soggetto passivo. Infatti nell' ambito della giustificazione
oltre a uno sgravio per l' agente si ha nel contempo un aggravio per
il soggetto passivo. Un tale effetto e' accettabile solo a condizione
che le circostanze oggettive dalle quali la legge fa dipendere la
giustificazione siano anche realmente presenti. La mera supposizione
della loro presenza non puo' bastare. Si affronta infine la questione
degli eventuali requisiti soggettivi della giustificazione. Riguardo
a quelle scriminanti che contengono autentici elementi soggettivi
(come -a differenza del consenso- la legittima difesa e lo stato di
necessita'), l' A. giunge a sostenere che in assenza di tali elementi
soggettivi, e pur sussistendo gli elementi oggettivi della
giustificazione, il soggetto agente sarebbe punibile non per reato
tentato (come invece ritiene la dottrina dominante), ma per reato
consumato.
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