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148960
IDG820900395
82.09.00395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallas Wilhelm
La struttura del concetto di illecito penale
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 447-474
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D500; D95124
Dopo avere dato conto dei significati che le diverse dottrine assegnano ai disvalori dell' azione e dell' evento, l' A. prende posizione, incentrando la sua analisi sul reato commissivo doloso. Muovendo dalle funzioni imperativa e valutativa delle norme, si perviene alla prima conclusione che il disvalore dell' azione costituisce il cuore dell' illecito penale e che l' azione va intesa come unita' significante finalistico causale, e quindi come somma di elementi soggettivi e oggettivi. Con questo risultato e' insieme rigettata la concezione che definisce il disvalore di azione in maniera puramente subiettiva come disvalore di intenzione e in questa forma lo identifica con l' illecito penale. Sulla questione del contenuto e della portata del disvalore di evento, la risposta parte dalla distinzione tra l' azione contraria al divieto, conclusa con lo stadio del tentativo compiuto, e la causazione da essa prodotta dell' evento tipico. Cosi' vengono giustapposti da una parte l' atto finalistico e dall' altra il puro decorso di un accadimento causale. Il requisito dell' adeguatezza dell' azione come presupposto dell' imputazione oggettiva dell' evento e il requisito del dolo come presupposto della sua imputazione soggettiva fanno apparire la causazione dell' evento come opera propria del soggetto; onde questi giustamente deve rispondere del relativo illecito di evento (che va oltre il semplice illecito di azione). In questo modo si rileva sensato riconoscere il disvalore dell' evento come ulteriore aspetto dell' illecito. La conclusione dell' A. e' che da' risalto nel modo migliore alla struttura complessa dell' illecito penale una prospettiva che abbracci l' illecito sotto il duplice profilo di un disvalore di azione comprendente la parte oggettiva e quella soggettiva dell' atto, e di un disvalore di evento relativamente autonomo rispetto al primo. L' A. si rivolge quindi alla teoria dell' esclusione dell' illecito, dove e' d' importanza fondamentale la polarita' del concetto di reato risultante dal confronto tra soggetto agente e soggetto passivo. Infatti nell' ambito della giustificazione oltre a uno sgravio per l' agente si ha nel contempo un aggravio per il soggetto passivo. Un tale effetto e' accettabile solo a condizione che le circostanze oggettive dalle quali la legge fa dipendere la giustificazione siano anche realmente presenti. La mera supposizione della loro presenza non puo' bastare. Si affronta infine la questione degli eventuali requisiti soggettivi della giustificazione. Riguardo a quelle scriminanti che contengono autentici elementi soggettivi (come -a differenza del consenso- la legittima difesa e lo stato di necessita'), l' A. giunge a sostenere che in assenza di tali elementi soggettivi, e pur sussistendo gli elementi oggettivi della giustificazione, il soggetto agente sarebbe punibile non per reato tentato (come invece ritiene la dottrina dominante), ma per reato consumato.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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