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148961
IDG820900397
82.09.00397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Padovani Tullio
Sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 494-517
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4251; D503; D50415
Dopo aver ricordato le obiezioni che, sul piano politico-criminale, sono state mosse alla possibilita' di sospendere le sanzioni sostitutive recentemente introdotte dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, si affronta l' esame della questione dal punto di vista del diritto positivo. Si rileva in proposito come le c.d. sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata siano in realta' misure sospensive. A differenza della pena pecuniaria sostitutiva, che si considera sempre come tale (art. 57 comma 2 legge citata), esse non surrogano in modo stabile e definitivo la pena detentiva originaria. Questa puo' in effetti riemergere, nelle varie ipotesi di revoca; anche se il periodo utilmente trascorso viene in ogni caso computato a favore del condannato: si tratta cioe' di misure sospensive a carattere parziale. La natura della semidetenzione e della liberta' controllata rende allora, di per se', assai poco plausibile l' idea ch' esse possano venir sospese. La conferma di tale assunto e' desunta da un' interpretazione sistematica, simulando l' attivazione dei meccanismi di revoca (delle sanzioni sostitutive e della sospensione condizionale), e constatando l' assurdita' dei risultati di volta in volta ottenuti. Per quanto riguarda invece la pena pecuniaria sostitutiva, non si rinvengono ostacoli all' applicabilita' della sospensione condizionale (anche se il risultato appare poco soddisfacente sotto il profilo politico-criminale). In conclusione, si osserva che, se l' esclusione della sospensione condizionale evita talune vistose contraddizioni altrimenti destinate a distorcere l' applicazione delle sanzioni sostitutive, non di meno il loro inserimento funzionale nel sistema penale resta ambiguo e problematico. Piu' proficuamente, si sarebbe potuto provvedere ad una radicale riforma della sospensione condizionale, utilizzando anche i contenuti propri delle c.d. sanzioni sostitutive.
l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 163 c.p. art. 164 c.p. art. 168 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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