| Dopo aver ricordato le obiezioni che, sul piano politico-criminale,
sono state mosse alla possibilita' di sospendere le sanzioni
sostitutive recentemente introdotte dalla l. 24 novembre 1981, n.
689, si affronta l' esame della questione dal punto di vista del
diritto positivo. Si rileva in proposito come le c.d. sanzioni
sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata siano
in realta' misure sospensive. A differenza della pena pecuniaria
sostitutiva, che si considera sempre come tale (art. 57 comma 2 legge
citata), esse non surrogano in modo stabile e definitivo la pena
detentiva originaria. Questa puo' in effetti riemergere, nelle varie
ipotesi di revoca; anche se il periodo utilmente trascorso viene in
ogni caso computato a favore del condannato: si tratta cioe' di
misure sospensive a carattere parziale. La natura della
semidetenzione e della liberta' controllata rende allora, di per se',
assai poco plausibile l' idea ch' esse possano venir sospese. La
conferma di tale assunto e' desunta da un' interpretazione
sistematica, simulando l' attivazione dei meccanismi di revoca (delle
sanzioni sostitutive e della sospensione condizionale), e constatando
l' assurdita' dei risultati di volta in volta ottenuti. Per quanto
riguarda invece la pena pecuniaria sostitutiva, non si rinvengono
ostacoli all' applicabilita' della sospensione condizionale (anche se
il risultato appare poco soddisfacente sotto il profilo
politico-criminale). In conclusione, si osserva che, se l' esclusione
della sospensione condizionale evita talune vistose contraddizioni
altrimenti destinate a distorcere l' applicazione delle sanzioni
sostitutive, non di meno il loro inserimento funzionale nel sistema
penale resta ambiguo e problematico. Piu' proficuamente, si sarebbe
potuto provvedere ad una radicale riforma della sospensione
condizionale, utilizzando anche i contenuti propri delle c.d.
sanzioni sostitutive.
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