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148962
IDG820900404
82.09.00404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Alessandra
La rilevanza penale dell' inottemperanza all' ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato da parte del datore di lavoro
nota a Cass. sez. III pen. 30 gennaio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 722-734
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51212; D5200; D541; D763
Il problema consiste nella necessita' di garantire una effettiva attuazione alla decisione giurisdizionale che ha disposto - ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori - il reinserimento del lavoratore illegittimamente licenziato nella normale attivita' produttiva. Talvolta, infatti, alla decisione giurisdizionale di cui sopra, viene opposto un rifiuto da parte del datore di lavoro, il quale si sottopone all' onere tutto economico di accollarsi il pagamento delle retribuzioni, ma non consente il rientro lavorativo in servizio del dipendente reintegrato. Reintegrazione, pero', significa non gia' mera corresponsione della retribuzione, ma bensi' effettivo reinserimento in azienda del lavoratore, con concreto svolgimento di attivita' lavorativa. Pertanto, la mancata completa reintegrazione evidenzia un comportamento illegittimo del datore di lavoro. In campo penale, le norme che possono sanzionare detto illegittimo comportamento sono gli artt. 388 comma 2 e 650 c.p.. Il primo e' applicabile soltanto qualora l' ordine di reintegrazione sia contenuto in un provvedimento di urgenza (provvedimento che ha natura cautelare) pronunziato dal giudice civile: tanto, infatti, e' richiesto dalla lettera della norma. L' art. 650 c.p., invece, e' sanzione applicabile in via generale e consente di punire l' inottemperanza di tutte le inibitorie in materia di lavoro.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 388 comma 2 c.p. art. 650 c.p. art. 700 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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