| 148962 | |
| IDG820900404 | |
| 82.09.00404 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Rossi Alessandra
| |
| La rilevanza penale dell' inottemperanza all' ordine di
reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente
licenziato da parte del datore di lavoro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. III pen. 30 gennaio 1979
| |
| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 722-734
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D51212; D5200; D541; D763
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il problema consiste nella necessita' di garantire una effettiva
attuazione alla decisione giurisdizionale che ha disposto - ex art.
18 dello Statuto dei lavoratori - il reinserimento del lavoratore
illegittimamente licenziato nella normale attivita' produttiva.
Talvolta, infatti, alla decisione giurisdizionale di cui sopra, viene
opposto un rifiuto da parte del datore di lavoro, il quale si
sottopone all' onere tutto economico di accollarsi il pagamento delle
retribuzioni, ma non consente il rientro lavorativo in servizio del
dipendente reintegrato. Reintegrazione, pero', significa non gia'
mera corresponsione della retribuzione, ma bensi' effettivo
reinserimento in azienda del lavoratore, con concreto svolgimento di
attivita' lavorativa. Pertanto, la mancata completa reintegrazione
evidenzia un comportamento illegittimo del datore di lavoro. In campo
penale, le norme che possono sanzionare detto illegittimo
comportamento sono gli artt. 388 comma 2 e 650 c.p.. Il primo e'
applicabile soltanto qualora l' ordine di reintegrazione sia
contenuto in un provvedimento di urgenza (provvedimento che ha natura
cautelare) pronunziato dal giudice civile: tanto, infatti, e'
richiesto dalla lettera della norma. L' art. 650 c.p., invece, e'
sanzione applicabile in via generale e consente di punire l'
inottemperanza di tutte le inibitorie in materia di lavoro.
| |
| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 388 comma 2 c.p.
art. 650 c.p.
art. 700 c.p.c.
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |