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148963
IDG820900407
82.09.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Aimonetto Maria Gabriella
Parte civile e ricorribilita' delle sentenze di proscioglimento istruttorio
nota a Cass. sez. IV pen. 12 febbraio 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 754-764
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63024; D6128
L' A. esamina il problema della ricorribilita' o meno della parte civile contro le sentenze istruttorie, a seguito delle sentenze costituzionali n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972. Riporta al riguardo le opposte opinioni con i relativi argomenti che le suffragano. Rileva che, qualora si ritenesse astrattamente ammissibile la ricorribilita' per la parte civile delle sentenze istruttorie, occorrerebbe ancora verificare la presenza dell' interesse ad impugnare, condizione indispensabile per poter proporre l' impugnazione. All' affermazione per la quale tale interesse non sussiste, non vincolando la sentenza istruttoria il giudice civile successivamente adito, contrappone una rassegna della giurisprudenza civile in merito all' efficacia delle sentenze istruttorie penali, che parzialmente contrasta con il principio affermato. Qualora si ritenga ammissibile il ricorso della parte civile contro le sentenze istruttorie, l' A. individua il giudice cui la causa va rinviata, in caso di accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio, nel giudice civile competente in primo grado. Affrontando il tema della non appellabilita' per la parte civile delle sentenze di proscioglimento dibattimentale, considerati gli ampi poteri di impugnazione per gli interessi civili accordati all' imputato e al responsabile civile rispetto a quelli conferiti alla parte civile, l' A. ritiene non manifestamente infondata, in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 195 c.p.p. nella parte in cui esclude, in caso di proscioglimento dell' imputato, l' appello della parte civile per i suoi interessi civili.
art. 3 Cost. art. 24 Cost. C. Cost. 22 gennaio 1970, n. 1 C. Cost. 17 febbraio 1972, n. 99 art. 27 c.p.p. art. 28 c.p.p. art. 195 c.p.p. art. 202 c.p.p. art. 387 c.p.p.
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