Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148964
IDG820900410
82.09.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sellaroli Giovanni
Un' ipotesi di estorsione al passo con i tempi: il sindacalista che minaccia un comportamento omissivo
nota a Trib. Bari 2 dicembre 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 2, pag. 797-805
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51903; D762
Il Tribunale di Bari ha ravvisato il delitto di estorsione nel comportamento di un sindacalista che aveva richiesto, e in parte ottenuto dall' imprenditore, una somma come corrispettivo dell' astensione da parte sua da ogni attivita' diretta ad assecondare le rivendicazioni delle maestranze. La difesa aveva proposto la tesi secondo cui l' alternativa formulata dal sindacalista doveva considerarsi penalmente irrilevante, ai sensi dell' art. 40 comma 2 c.p., siccome fondata sulla prospettazione di una condotta omissiva (mancato intervento per la ripresa della produttivita') non caratterizzata dall' obbligo giuridico di attivarsi. Il Tribunale ha disatteso l' argomentazione ritenendo che la minaccia, ai fini dell' estorsione, e' rilevante anche se l' evento dannoso minacciato abbia natura omissiva. L' A. critica questa affermazione rilevando che la difesa aveva svolto una tesi corretta sul piano dei principi, ma ne aveva preteso un' applicazione erronea nel caso concreto. Detta tesi, infatti, fonda su due passaggi obbligati, essendo necessario, affinche' la minaccia di un comportamento omissivo possa considerarsi penalmente irrilevante, che il soggetto non abbia l' obbligo giuridico di attivarsi e non abbia concorso a causare lo stato di disagio poi sfruttato a suo profitto. Nel caso di specie, se non era configurabile a carico del sindacalista, dovevano senza meno imputarsi anche al suo attivismo, come ha accertato il Tribunale, le gravi difficolta' dell' impresa. Conclude quindi l' A. che nella fattispecie ben poteva ravvisarsi il delitto di estorsione, senza ripudiare, in linea di principio, la tesi avanzata dalla difesa che doveva, invece, essere disattesa mancando i presupposti per la sua applicazione nel caso concreto.
art. 629 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati