| Il Tribunale di Bari ha ravvisato il delitto di estorsione nel
comportamento di un sindacalista che aveva richiesto, e in parte
ottenuto dall' imprenditore, una somma come corrispettivo dell'
astensione da parte sua da ogni attivita' diretta ad assecondare le
rivendicazioni delle maestranze. La difesa aveva proposto la tesi
secondo cui l' alternativa formulata dal sindacalista doveva
considerarsi penalmente irrilevante, ai sensi dell' art. 40 comma 2
c.p., siccome fondata sulla prospettazione di una condotta omissiva
(mancato intervento per la ripresa della produttivita') non
caratterizzata dall' obbligo giuridico di attivarsi. Il Tribunale ha
disatteso l' argomentazione ritenendo che la minaccia, ai fini dell'
estorsione, e' rilevante anche se l' evento dannoso minacciato abbia
natura omissiva. L' A. critica questa affermazione rilevando che la
difesa aveva svolto una tesi corretta sul piano dei principi, ma ne
aveva preteso un' applicazione erronea nel caso concreto. Detta tesi,
infatti, fonda su due passaggi obbligati, essendo necessario,
affinche' la minaccia di un comportamento omissivo possa considerarsi
penalmente irrilevante, che il soggetto non abbia l' obbligo
giuridico di attivarsi e non abbia concorso a causare lo stato di
disagio poi sfruttato a suo profitto. Nel caso di specie, se non era
configurabile a carico del sindacalista, dovevano senza meno
imputarsi anche al suo attivismo, come ha accertato il Tribunale, le
gravi difficolta' dell' impresa. Conclude quindi l' A. che nella
fattispecie ben poteva ravvisarsi il delitto di estorsione, senza
ripudiare, in linea di principio, la tesi avanzata dalla difesa che
doveva, invece, essere disattesa mancando i presupposti per la sua
applicazione nel caso concreto.
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