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148965
IDG821100074
82.11.00074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Strozzi Girolamo
In tema di status matrimoniale di rifugiati politici in Italia
Riv. dir. intern., vol. 65, (1982), fasc. 1, pag. 14-23
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D88210; D862
Secondo l' A., la circostanza che il rifugiato si sia rivolto alle giurisdizioni del proprio paese d' origine per ottenere la delibazione di una sentenza di divorzio pronunciata all' estero, non impedisce che debba trovare applicazione nei suoi confronti la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, e in particolare il suo art. 12 che indica la legge del domicilio come competente a regolare lo status personale del rifugiato. Infatti i comportamenti di cui all' art. 1 lett. C della Convenzione, considerati incompatibili con il permanere dello status di rifugiato, presuppongono una precisa volonta' dell' individuo di riacquistare lo status di cittadino: in particolare, il termine protezione ivi contenuto deve intendersi nel senso di protezione diplomatica, e non possono farsi rientrare in tale nozione la semplice richiesta alle autorita' del paese d' origine di documenti o certificati amministrativi, o il ricorso a questi organi giudiziari per ottenere il riconoscimento di sentenze estere. Trattandosi di decidere sull' esistenza o meno del vincolo matrimoniale tra due coniugi rifugiati e domiciliati in Italia, deve trovare applicazione la legge italiana, che e' la legge cui rinvia l' art. 17 disp. prel. in base al criterio di collegamento del domicilio, che e' stato sostituito dall' art. 12 della Convenzione di Ginevra al criterio della nazionalita'. Inoltre, l' essersi il convenuto rivolto ai tribunali del paese d' origine per ottenere la delibazione di una sentenza di divorzio pronunciata in un terzo Stato, invece che direttamente a quelli italiani, puo' essere considerato comportamento di per se' rilevante al fine di non riconoscere gli effetti della pronuncia estera di delibazione nei confronti della parte attrice: infatti e' impossibile nei confronti di tale pronuncia ogni sindacato di conformita' all' ordine pubblico del foro, trattandosi di una sentenza di delibazione. Tale comportamento puo' essere considerato come un tentativo di aggirare le garanzie poste nel nostro ordinamento al riconoscimento di sentenze estere di divorzio.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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