| Secondo l' A., la circostanza che il rifugiato si sia rivolto alle
giurisdizioni del proprio paese d' origine per ottenere la
delibazione di una sentenza di divorzio pronunciata all' estero, non
impedisce che debba trovare applicazione nei suoi confronti la
Convenzione di Ginevra sui rifugiati, e in particolare il suo art. 12
che indica la legge del domicilio come competente a regolare lo
status personale del rifugiato. Infatti i comportamenti di cui all'
art. 1 lett. C della Convenzione, considerati incompatibili con il
permanere dello status di rifugiato, presuppongono una precisa
volonta' dell' individuo di riacquistare lo status di cittadino: in
particolare, il termine protezione ivi contenuto deve intendersi nel
senso di protezione diplomatica, e non possono farsi rientrare in
tale nozione la semplice richiesta alle autorita' del paese d'
origine di documenti o certificati amministrativi, o il ricorso a
questi organi giudiziari per ottenere il riconoscimento di sentenze
estere. Trattandosi di decidere sull' esistenza o meno del vincolo
matrimoniale tra due coniugi rifugiati e domiciliati in Italia, deve
trovare applicazione la legge italiana, che e' la legge cui rinvia l'
art. 17 disp. prel. in base al criterio di collegamento del
domicilio, che e' stato sostituito dall' art. 12 della Convenzione di
Ginevra al criterio della nazionalita'. Inoltre, l' essersi il
convenuto rivolto ai tribunali del paese d' origine per ottenere la
delibazione di una sentenza di divorzio pronunciata in un terzo
Stato, invece che direttamente a quelli italiani, puo' essere
considerato comportamento di per se' rilevante al fine di non
riconoscere gli effetti della pronuncia estera di delibazione nei
confronti della parte attrice: infatti e' impossibile nei confronti
di tale pronuncia ogni sindacato di conformita' all' ordine pubblico
del foro, trattandosi di una sentenza di delibazione. Tale
comportamento puo' essere considerato come un tentativo di aggirare
le garanzie poste nel nostro ordinamento al riconoscimento di
sentenze estere di divorzio.
| |