| Il primo scopo dell' A. era quello di stabilire se la circostanza
escludente l' illiceita' denominata consenso dello Stato "leso" o
"vittima" o "offeso" o, meglio, "titolare del diritto soggettivo"
configura un accordo, come ha sostenuto la Commissione del diritto
internazionale con l' adozione dell' art. 29 del progetto sulla
responsabilita' degli Stati, o un atto giuridico unilaterale, oppure
un fatto giuridico in senso stretto. L' indagine ha proceduto
attraverso l' esame di altre figure di teoria generale aventi in
comune un atteggiamento di abbandono di un diritto soggettivo da
parte dell' ente titolare, in particolare: la rinuncia in senso
proprio, intesa come volontario abbandono di un diritto, e l'
acquiescenza, quale insieme dei comportamenti di uno Stato che
configurino un atteggiamento di abbandono, da cui esula l' elemento
della volonta', di un diritto soggettivo. La conclusione cui l' A. e'
pervenuta e' che l' effetto dell' esclusione dell' illiceita' di un
comportamento non puo' che essere la conseguenza del concorso di
volonta' sia del soggetto che ha posto in essere il comportamento
contrario al contenuto dell' obbligo cui era tenuto, sia del soggetto
che subisca il comportamento permettendo che tale comportamento si
compia. La natura giuridica dell' incontro delle due manifestazioni
di volonta' avente ad oggetto proprio la sospensione, temporanea e
limitata al caso concreto di un obbligo a carico di uno dei due
soggetti nei confronti dell' altro e' quella propria dell' accordo
internazionale. Nella seconda parte del lavoro, l' A. ha affrontato
il problema delle condizioni di legittimita' del consenso, prendendo
le mosse dall' idoneita' dell' accordo a sospendere l' applicazione
di una norma preesistente, secondo i caratteri di quest' ultima. La
legittimita' del consenso e' condizionata dal contenuto della norma e
dalla struttura delle situazioni giuridiche soggettive, sia che si
tratti di "violazione" di un obbligo convenzionale, bilaterale o
multilaterale, sia che si tratti di "violazione" di un obbligo
consuetudinario, a struttura bilaterale o interdipendente, fino agli
obblighi erga omnes. In tutte le trattazioni e' stato costantemente
posto in rilievo l' indipendenza delle condizioni di legittimita' del
consenso da quelle relative alla sua validita'.
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