| L' art. 9 Grundgesetz della Repubblica Federale di Germania contiene
una disciplina delle associazioni anticostituzionali simile a quella
dell' art. 18 della Costituzione Italiana. Mentre a questo si e' data
attuazione con leggi ordinarie differenziate a seconda del tipo di
divieto costituzionale, all' art. 9 GG si e' data attuazione con una
disciplina generale ed unitaria delle associazioni anticostituzionali
contenuta nella legge 5.8.1964 (Vereinsg) e nel relativo regolamento
di esecuzione del 28.7.1966, i cui testi, tradotti in italiano, sono
riprodotti in appendice. Dopo aver messo in rilievo che il Vereinsg
si caratterizza come legge di divieto, se ne precisa la sfera di
applicazione nel senso che si possono vietare le associazioni che
abusano della relativa liberta' solo quando si verificano i
presupposti indicati dal Vereinsg e soltanto attraverso il
procedimento in essa descritto, ad esclusione di ogni richiamo alla
clausola generale di polizia. Precisato il concetto giuspubblicistico
di associazione, si individua il contenuto minimo del divieto di
associazione nella determinazione del divieto e nell' ordine di
scioglimento. Il divieto si indirizza verso l' associazione nella sua
totalita', colpendo anche le associazioni parziali, territoriali e
non, e le associazioni sostitutive. La competenza ad adottare il
divieto e' ripartita tra Bund e Lander in base al criterio della
regionalita' o meno dell' organizzazione e dell' attivita' dell'
associazione. L' autorita' vietante e' attributaria di un autonomo
potere di accertamento nei confronti delle associazioni. Dopo aver
illustrato i problemi relativi alla tutela giurisdizionale cui da'
luogo l' esecuzione del divieto, si descrivono le fasi attraverso cui
si sviluppa l' adozione di provvedimenti sanzionatori patrimoniali
(sequestro, confisca, liquidazione) e si mettono in rilievo i tratti
principali del regime cui sono sottoposte le associazioni di
stranieri.
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