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148974
IDG830600127
83.06.00127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Acciai Costanza
Diritti di autore e trasmissioni televisive a scopo pubblicitario
nota a ord. Pret. Roma sez. I 18 febbraio 1982
Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 282-284
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D311321
Precisato il concetto di spettacolo radiotelevisivo e rilevato come l' ordinanza in rassegna aderisca alla giurisprudenza prevalente affermando che per l' astratta tutelabilita' di uno spettacolo radiotelevisivo occorre considerare come meramente esemplificativa l' elencazione delle categorie indicate negli artt. 2575 c.c. e 1 legge n. 633/1941, l' A. ritiene pero' che l' esame dei singoli casi concreti dovra' essere condotto sulla base dei requisiti richiesti dalla legge per le opere dell' ingegno. Si richiede, cioe', per qualificare una creazione intellettuale come opera dell' ingegno, la concorrenza di due elementi costitutivi essenziali, consistenti nell' "idea creativa" e nella sua "concretezza di espressione"; l' opera intellettuale cosi' concepita potra' godere della tutela del diritto prevista dalla legge sul diritto d' autore ove, altresi', rivesta i caratteri della "novita' e originalita'". L' A. condivide pertanto la decisione in parola di rigetto della tutelabilita', che ha incentrato la propria motivazione sull' assenza dei caratteri predetti in uno spettacolo televisivo a sfondo pubblicitario-promozionale, quale quello della fattispecie in esame.
art. 2575 c.c. art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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