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| IDG830600127 | |
| 83.06.00127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Acciai Costanza
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| Diritti di autore e trasmissioni televisive a scopo pubblicitario
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| nota a ord. Pret. Roma sez. I 18 febbraio 1982
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| Temi rom., an. 31 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 282-284
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D311321
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| Precisato il concetto di spettacolo radiotelevisivo e rilevato come
l' ordinanza in rassegna aderisca alla giurisprudenza prevalente
affermando che per l' astratta tutelabilita' di uno spettacolo
radiotelevisivo occorre considerare come meramente esemplificativa l'
elencazione delle categorie indicate negli artt. 2575 c.c. e 1 legge
n. 633/1941, l' A. ritiene pero' che l' esame dei singoli casi
concreti dovra' essere condotto sulla base dei requisiti richiesti
dalla legge per le opere dell' ingegno. Si richiede, cioe', per
qualificare una creazione intellettuale come opera dell' ingegno, la
concorrenza di due elementi costitutivi essenziali, consistenti nell'
"idea creativa" e nella sua "concretezza di espressione"; l' opera
intellettuale cosi' concepita potra' godere della tutela del diritto
prevista dalla legge sul diritto d' autore ove, altresi', rivesta i
caratteri della "novita' e originalita'". L' A. condivide pertanto la
decisione in parola di rigetto della tutelabilita', che ha incentrato
la propria motivazione sull' assenza dei caratteri predetti in uno
spettacolo televisivo a sfondo pubblicitario-promozionale, quale
quello della fattispecie in esame.
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| art. 2575 c.c.
art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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