| Puo' una societa' riacquistare le proprie azioni, collegate all'
obbligo di eseguire prestazioni accessorie, nel caso in cui le
suddette prestazioni, per qualsiasi ragione, non vengano piu'
fornite? Secondo il Tribunale di Milano no, in quanto verrebbe leso
il diritto soggettivo dell' azionista a vedersi escluso dalla
societa' nel solo caso di mancato pagamento delle quote sociali. L'
A., al contrario, ritiene che la clausola che contenga un tal diritto
a favore della societa' sia da considerare valida, in quanto
particolare espressione del principio normativo enucleabile dall'
art. 2357, in tema di riscatto d' azioni proprie. L' unica
peculiarita' consisterebbe nel fatto che il riacquisto delle azioni
non e' funzionalizzato alla riduzione del capitale sociale, ma all'
eventuale scopo di poter trasferire titoli, con prestazioni
accessorie, ad altri soggetti. Il che, anche alla luce della
normativa comunitaria, non puo' ritenersi contrastante con i principi
essenziali dell' ordinamento della societa' per azioni.
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