| Di fronte alla sempre piu' ampia legislazione speciale relativa al
fenomeno societario, l' A. si domanda se sia possibile ricavarne
principi autonomi e compiuti che si sostituiscano a quelli del codice
civile. Prima di dare una risposta al suo quesito, egli compie una
breve disamina sui tipi piu' ricorrenti di societa' di diritto
speciale rilevando come le particolarita' che le contraddistinguono
dal modello generale dell' art. 2247 riguardino la rigorosa
predeterminazione legislativa sia della categoria dei soggetti che
possono costituirle sia dell' oggetto sociale da perseguire. L' A.,
quindi, esamina in modo piu' dettagliato le societa' sportive e la l.
91/1981 che le regola. Ne rileva la causa non lucrativa e quindi l'
atipicita' rispetto alle s.p.a. e s.r.l. di diritto comune,
evidenziando come il legislatore, nell' escludere solo formalmente il
fine di lucro soggettivo, rischi di agire negativamente su uno dei
principi cardine della societa' di capitali: l' economicita' della
gestione. In relazione al problema della disciplina delle societa'
sportive, per gli aspetti non previsti nella l. 91, l' A. ritiene che
bisognera' far riferimento alla normativa codicistica; precisando che
la legislazione speciale, pur modificando o integrando quella di
diritto comune, non si sostituisce ad essa. Analogo discorso andra'
fatto per le societa' che perseguono scopi collettivi, in quanto le
leggi che regolano le partecipazioni pubbliche in organismi societari
rimangono pur sempre normative eccezionali ed, in quanto tali, non in
grado di fornire principi generali che soppiantino quelli enucleabili
dal c.c.. Cio' potra' avvenire solamente se e quando il legislatore
interverra' in modo organico e compiuto in materia di societa' di
diritto speciale. Fino ad allora non potra' concludersi che il tipo
di s.p.a. ricavabile dall' attuale normativa speciale sia un
organismo societario autonomo e diverso dalla fattispecie generale di
societa' ex art. 2247.
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