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148985
IDG830600853
83.06.00853 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marasa' Giorgio
Societa' sportive e societa' di diritto speciale
Riv. soc., an. 27 (1982), fasc. 3, pag. 493-524
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312; D18301
Di fronte alla sempre piu' ampia legislazione speciale relativa al fenomeno societario, l' A. si domanda se sia possibile ricavarne principi autonomi e compiuti che si sostituiscano a quelli del codice civile. Prima di dare una risposta al suo quesito, egli compie una breve disamina sui tipi piu' ricorrenti di societa' di diritto speciale rilevando come le particolarita' che le contraddistinguono dal modello generale dell' art. 2247 riguardino la rigorosa predeterminazione legislativa sia della categoria dei soggetti che possono costituirle sia dell' oggetto sociale da perseguire. L' A., quindi, esamina in modo piu' dettagliato le societa' sportive e la l. 91/1981 che le regola. Ne rileva la causa non lucrativa e quindi l' atipicita' rispetto alle s.p.a. e s.r.l. di diritto comune, evidenziando come il legislatore, nell' escludere solo formalmente il fine di lucro soggettivo, rischi di agire negativamente su uno dei principi cardine della societa' di capitali: l' economicita' della gestione. In relazione al problema della disciplina delle societa' sportive, per gli aspetti non previsti nella l. 91, l' A. ritiene che bisognera' far riferimento alla normativa codicistica; precisando che la legislazione speciale, pur modificando o integrando quella di diritto comune, non si sostituisce ad essa. Analogo discorso andra' fatto per le societa' che perseguono scopi collettivi, in quanto le leggi che regolano le partecipazioni pubbliche in organismi societari rimangono pur sempre normative eccezionali ed, in quanto tali, non in grado di fornire principi generali che soppiantino quelli enucleabili dal c.c.. Cio' potra' avvenire solamente se e quando il legislatore interverra' in modo organico e compiuto in materia di societa' di diritto speciale. Fino ad allora non potra' concludersi che il tipo di s.p.a. ricavabile dall' attuale normativa speciale sia un organismo societario autonomo e diverso dalla fattispecie generale di societa' ex art. 2247.
art. 2247 c.c. l. 23 marzo 1981 n. 91
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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