Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148987
IDG830600874
83.06.00874 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meneghini Pier Francesco
La circolazione delle partecipazioni azionarie, la clausola di prelazione e i requisiti della denuntiatio
nota a Cass. sez. I 12 marzo 1981, n. 1407
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 1039-1044
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la denuntiatio, cui e' tenuto il socio di una societa' per azioni, debba contenere tutti gli elementi del contratto. Onde evitare abusi da parte del promittente e' necessaria, secondo la Corte, anche l' indicazione del nome del terzo. Secondo il commentatore tale indicazione altro non puo' rappresentare se non "uno strumento di verifica": una reale tutela sarebbe, invece, realizzabile con la "effettiva e concreta" presenza del terzo.
art. 1566 c.c. Cass. 25 gennaio 1979, n. 586
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati